Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di assistenza a terra che forniscono uno qualsiasi dei servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 2 in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi seguenti forniti ai velivoli:
a)
la gestione dei passeggeri, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, compresi altresì gli aspetti relativi alla sicurezza dell’accettazione dei passeggeri e dei bagagli nell’aeroporto, la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco utilizzando attrezzature di supporto a terra e durante il transito o il trasferimento, nonché il trasporto a terra di passeggeri tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile;
b)
l’assistenza bagagli, compresi l’identificazione, lo smistamento, il consolidamento, il trasferimento, l’arrivo e il recupero dei bagagli;
c)
le attività seguenti di fornitura di servizi all’aeromobile:
i)
l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra utilizzate per i servizi di assistenza a terra, compresi i servizi di carico e scarico relativi alla ristorazione, nonché i movimenti di tali attrezzature sul piazzale e intorno all’aeromobile;
ii)
le operazioni di rifornimento dell’aeromobile e di prelevamento di combustibile dallo stesso, ossia i servizi di rifornimento into-plane nell’aeroporto;
iii)
la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile;
iv)
la fornitura di servizi relativi all’acqua potabile;
v)
la pulizia esterna dell’aeromobile;
vi)
lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio sull’aeromobile;
d)
le attività seguenti di turnaround dell’aeromobile:
i)
le attività all’arrivo dell’aeromobile, compreso il bloccaggio dell’aeromobile a terra;
ii)
il carico e lo scarico di bagagli, merci, posta e prodotti relativi alla ristorazione, nonché la supervisione delle operazioni di carico;
iii)
le attività alla partenza dell’aeromobile;
iv)
il traino e il pushback dell’aeromobile;
e)
le operazioni seguenti di assistenza merci e posta in un aeroporto:
i)
l’accettazione delle merci per conto dell’operatore di aeromobile;
ii)
il consolidamento finale e l’immagazzinamento;
iii)
la pesatura finale e l’etichettatura delle unità di carico;
iv)
i controlli finali prima del trasporto aereo;
v)
il trasporto a terra di merci e posta tra il punto dei controlli finali e l’aeromobile.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività seguenti e alle organizzazioni che le svolgono:
a)
la segnalazione agli aeromobili;
b)
i compiti di dispatching dei voli svolti dai flight dispatcher quali definiti dal regolamento (UE) n. 965/2012;
c)
i compiti di controllo del carico relativi alla pianificazione del carico, ai calcoli della massa e del centraggio, ai messaggi e alle comunicazioni relativi al controllo del carico e al rilascio di documenti concernenti il controllo del carico;
d)
la supervisione a terra;
e)
l’assistenza olio per l’aeromobile (compresi il rabbocco e interventi di manutenzione) effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO;
f)
la pulizia esterna dell’aeromobile se effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO e se l’attività è inclusa nel manuale di manutenzione dell’organizzazione;
g)
qualsiasi altra attività di assistenza a terra, se svolta da un’impresa di manutenzione approvata a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO ai fini della manutenzione dell’aeromobile;
h)
il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio quando si tratta dell’unico servizio fornito da un soggetto;
i)
l’auto-assistenza, se effettuata da operatori di aeromobile che svolgono uno dei tipi seguenti di operazioni:
i)
le operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore non complessi;
ii)
le operazioni di volo con aeromobili a motore complessi o non complessi che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale;
j)
la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, o il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, o entrambi, quando si tratta degli unici servizi di assistenza a terra forniti da un gestore aeroportuale con personale proprio, non cumulati con altri servizi di assistenza a terra forniti da tale gestore aeroportuale.
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