Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 gen 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004, all’ del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione e all’ del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione (7). Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «risorse limitate»: la fornitura dei mezzi utilizzati per il funzionamento efficace dell’ATM, la cui disponibilità è limitata e che sono coordinati a livello centrale dal gestore della rete per garantire le prestazioni della rete europea di gestione del traffico aereo (la rete); 2) «banda di frequenza aeronautica»: voce della tabella dei regolamenti radio per l’assegnazione delle frequenze dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, relativa a una determinata banda di frequenza nella quale vengono assegnate frequenze per il traffico aereo generale; 3) «gestore aeroportuale»: l’ente che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell’aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato; 4) «coordinatore delle bande orarie aeroportuali»: una persona fisica o giuridica qualificata nominata a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 95/93; 5) «soggetti operativi interessati»: gli utenti civili e militari dello spazio aereo, i fornitori civili e militari di servizi di navigazione aerea e i gestori aeroportuali che operano nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 4; 6) «gestore della rete»: l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 551/2004; 7) «paesi associati»: i paesi terzi membri di Eurocontrol, diversi da quelli che partecipano ai lavori del gestore della rete a norma dell’, paragrafo 1; 8) «sistema di prestazioni»: il quadro normativo teso a migliorare le prestazioni dei servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete nel cielo unico europeo, di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004; 9) «processo decisionale cooperativo»: processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base dell’interazione e della consultazione con gli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, a seconda dei casi, a norma degli ; 10) «organo di valutazione delle prestazioni»: il gruppo indipendente di esperti della prestazione dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete nel cielo unico europeo, istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2296 della Commissione (8); 11) «consiglio di gestione della rete»: il consiglio istituito dal presente regolamento, che monitora e orienta l’esecuzione delle funzioni di rete, compreso l’espletamento dei compiti del gestore della rete, a norma dell’; 12) «azione operativa»: l’azione a livello locale, nazionale, di blocco funzionale di spazio aereo o di rete, secondo quanto stabilito nel piano operativo della rete, frutto di un processo decisionale cooperativo tra i soggetti operativi interessati e il gestore della rete; 13) «crisi della rete»: stato di incapacità a fornire il livello richiesto di servizio di navigazione aerea, che comporta una perdita importante di capacità della rete, o un grave squilibrio tra la capacità della rete e la domanda, o una grave lacuna nel flusso di informazioni in una o più parti della rete a causa di una situazione insolita e imprevista; 14) «cooperazione civile-militare»: l’interazione fra le autorità e i componenti di ATM civili e militari di cui all’, paragrafo 1, necessaria a garantire un uso sicuro, efficiente e armonioso dello spazio aereo; 15) «rotta condizionale (CDR)»: una rotta ATS disponibile esclusivamente per la pianificazione dei voli e utilizzata a determinate condizioni; 16) «organismi rappresentativi europei»: qualsiasi soggetto fisico o giuridico che rappresenta gli interessi di una o più categorie di soggetti operativi interessati a livello europeo; 17) «punto di contatto nazionale»: nel contesto della gestione delle crisi, le persone responsabili, negli Stati membri, del collegamento con le pertinenti strutture e organizzazioni nazionali di gestione delle crisi e con la cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi; 18) «impatto sulla rete»: nel contesto della funzione di radiofrequenza di cui all’allegato III, una situazione in cui l’assegnazione di una radiofrequenza comporta il degrado, l’ostruzione o l’interruzione del funzionamento di una o più assegnazioni di radiofrequenze della rete o compromette l’uso ottimale delle bande di frequenza aeronautiche nell’ambito di applicazione del presente regolamento; 19) «configurazione dello spazio aereo»: un processo che assicura lo sviluppo e l’attuazione di capacità e tecnologie avanzate di navigazione, il miglioramento delle reti di rotte e della relativa settorizzazione, l’ottimizzazione delle strutture dello spazio aereo e procedure di ATM di potenziamento della capacità; 20) «utilizzo dello spazio aereo»: le modalità secondo cui lo spazio aereo viene utilizzato a fini operativi; 21) «spazio aereo con rotte libere»: uno spazio aereo specifico nell’ambito del quale gli utenti possono liberamente pianificare le proprie rotte tra un punto di ingresso e un punto di uscita, senza riferirsi alla rete di rotte ATS; 22) «settore di controllo del traffico aereo (“settore ATC”)»: un volume definito di spazio aereo sul quale un team di controllori esercita la responsabilità in materia di ATC in un dato momento; 23) «rotta richiesta dall’utente»: la rotta richiesta, dichiarata dagli operatori di aeromobili in fase di configurazione dello spazio aereo per soddisfare le loro esigenze; 24) «configurazione di settore»: un sistema che unisce i settori dello spazio aereo al fine di garantire che i requisiti operativi siano soddisfatti al meglio e che la disponibilità dello spazio aereo sia ottimizzata; 25) «rotta ATS»: una parte specifica della struttura dello spazio aereo configurata per incanalare il flusso di traffico secondo le necessità legate alla fornitura dei servizi di traffico aereo (air traffic services, ATS); 26) «assegnazione di frequenza»: l’autorizzazione, concessa da uno Stato membro, all’utilizzo di una radiofrequenza o un canale di radiofrequenza a determinate condizioni.
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