Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 24 gen 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (funzioni di rete) a norma dell’ del regolamento (CE) n. 551/2004. Esso stabilisce altresì norme per la gestione delle crisi della rete.
2. Le funzioni di rete disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:
a)
la configurazione della rete delle rotte europee (European Route Network Design, ERND);
b)
la gestione del flusso di traffico aereo (ATFM) di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 551/2004 e al regolamento (UE) n. 255/2010;
c)
per quanto concerne il coordinamento delle risorse limitate:
i)
le radiofrequenze comprese nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale;
ii)
i codici dei transponder radar.
3. Ai fini dell’attuazione delle funzioni di rete, il presente regolamento si applica agli Stati membri, al gestore della rete, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia»), agli utenti dello spazio aereo, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai gestori aeroportuali e ai coordinatori delle bande orarie aeroportuali a livello locale, nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo.
4. Il presente regolamento si applica allo spazio aereo all’interno della regione EUR dell’ICAO, in cui gli Stati membri sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo ai sensi dell’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 549/2004. Il presente regolamento può applicarsi anche allo spazio aereo all’interno delle regioni EUR, NAT, AFI e MID dell’ICAO, in cui i paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, sono responsabili della fornitura di servizi di traffico aereo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:123:oj#art-1