Art. 24

Partecipazione dei paesi terzi ai lavori del gestore della rete

In vigore dal 24 gen 2019
Partecipazione dei paesi terzi ai lavori del gestore della rete 1.   I paesi terzi partecipano ai lavori del gestore della rete in conformità al diritto dell’Unione, fatto salvo il rispetto degli accordi con l’Unione e conformemente ad essi. 2.   I paesi associati e i loro soggetti operativi interessati possono contribuire alle attività del gestore della rete. 3.   Il gestore della rete può concludere accordi di cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliti in paesi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 all’interno delle regioni EUR, NAT, AFI e MID dell’ICAO, se tali paesi partecipano a un blocco funzionale di spazio aereo o se la loro partecipazione influisce direttamente sulle prestazioni della rete, al fine di garantire le opportune interoperabilità e connettività a livello regionale. 4.   Al fine di migliorare l’esecuzione delle funzioni di rete e le prestazioni della rete, il gestore della rete può anche concludere accordi di cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliti in paesi facenti parte di regioni dell’ICAO diverse da quelle di cui al paragrafo 3, al fine di scambiare dati relativi alle funzioni di rete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:123:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo