Art. 25
Finanziamento e bilancio del gestore della rete
In vigore dal 24 gen 2019
Finanziamento e bilancio del gestore della rete
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento dei compiti affidati al gestore della rete mediante le tariffe di navigazione aerea.
2. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza.
3. Il gestore della rete stabilisce un bilancio che sia:
a)
commisurato al conseguimento dei propri obiettivi prestazionali, conformemente al piano di prestazioni della rete di cui all’, paragrafo 2, lettera b);
b)
adeguato all’attuazione del programma di lavoro di cui all’, paragrafo 1, lettera j);
c)
contabilizzato separatamente nei casi in cui l’organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all’.
Storico versioni
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