Art. 23
Supervisione del gestore della rete
In vigore dal 24 gen 2019
Supervisione del gestore della rete
La Commissione assicura la supervisione del gestore della rete per quanto riguarda il rispetto dei requisiti contenuti nel presente regolamento e in altre normative dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, [i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 della Commissione], il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e i progetti comuni istituiti a norma di tale regolamento. La Commissione informa gli Stati membri dell’esito della supervisione.
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