Art. 22
Monitoraggio e rendicontazione
In vigore dal 24 gen 2019
Monitoraggio e rendicontazione
1. Il gestore della rete predispone un processo di monitoraggio continuo di tutti i seguenti elementi:
a)
le prestazioni operative della rete;
b)
le misure adottate e risultati ottenuti in termini di prestazioni da parte dei soggetti operativi interessati e degli Stati membri;
c)
l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale cooperativo nell’esecuzione di ciascuna funzione;
d)
la qualità dei servizi che il gestore della rete fornisce ai soggetti operativi interessati tramite indicatori specifici.
2. Il monitoraggio continuo è finalizzato a individuare ogni potenziale scostamento dal piano strategico e dal piano operativo della rete. I soggetti operativi interessati sostengono il gestore della rete in questo processo mediante la trasmissione di dati.
3. Il gestore della rete sottopone alla Commissione, al consiglio di gestione della rete e all’Agenzia una relazione annuale sulle misure adottate per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché raccomandazioni per affrontare le questioni relative alla rete. La relazione verte sulle singole funzioni di rete, sulla situazione complessiva della rete e sull’attuazione del piano strategico, del piano operativo e del piano di prestazioni della rete, nonché sul conseguimento degli obiettivi del gestore della rete di garantire la qualità dei suoi servizi ai soggetti operativi interessati. La Commissione trasmette la relazione agli Stati membri.
Storico versioni
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