Art. 21

Informazione e consultazione degli Stati membri

In vigore dal 24 gen 2019
Informazione e consultazione degli Stati membri 1.   Il gestore della rete aggiorna regolarmente la Commissione sui progressi compiuti nell’esecuzione delle funzioni di rete e sulle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progressi e alle misure in questione. 2.   La Commissione consulta gli Stati membri sulle questioni strategiche delle funzioni di rete e tiene conto del loro parere. Tali questioni comprendono: a) le prestazioni complessive della rete; b) l’attuazione delle misure correttive di cui all’ da parte del gestore della rete; c) la nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete; d) il progetto di piano strategico della rete e, in particolare, gli obiettivi del piano in fase preliminare; e) il progetto di piano di prestazioni della rete; f) il progetto di bilancio annuale del gestore della rete; g) la relazione annuale del gestore della rete; h) il progetto di regolamento interno dell’EACCC; i) le specifiche per i processi di consultazione nonché gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi di cui agli ; j) le questioni di cui all’, paragrafo 3, che non siano risolte al livello della singola funzione di rete; k) i casi di cui all’, paragrafo 3; l) la valutazione di cui all’; m) l’elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio relative alle infrastrutture ATM/CNS e di servizi comuni di supporto alla rete attinenti all’esecuzione delle funzioni di rete, compresi il bilancio e le analisi costi/benefici relativi. La consultazione di cui al secondo comma, lettera a), si svolge a scadenze regolari.
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