Art. 21
Informazione e consultazione degli Stati membri
In vigore dal 24 gen 2019
Informazione e consultazione degli Stati membri
1. Il gestore della rete aggiorna regolarmente la Commissione sui progressi compiuti nell’esecuzione delle funzioni di rete e sulle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progressi e alle misure in questione.
2. La Commissione consulta gli Stati membri sulle questioni strategiche delle funzioni di rete e tiene conto del loro parere.
Tali questioni comprendono:
a)
le prestazioni complessive della rete;
b)
l’attuazione delle misure correttive di cui all’ da parte del gestore della rete;
c)
la nomina del presidente e dei membri del consiglio di gestione della rete;
d)
il progetto di piano strategico della rete e, in particolare, gli obiettivi del piano in fase preliminare;
e)
il progetto di piano di prestazioni della rete;
f)
il progetto di bilancio annuale del gestore della rete;
g)
la relazione annuale del gestore della rete;
h)
il progetto di regolamento interno dell’EACCC;
i)
le specifiche per i processi di consultazione nonché gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi di cui agli ;
j)
le questioni di cui all’, paragrafo 3, che non siano risolte al livello della singola funzione di rete;
k)
i casi di cui all’, paragrafo 3;
l)
la valutazione di cui all’;
m)
l’elaborazione e la realizzazione di attività di monitoraggio relative alle infrastrutture ATM/CNS e di servizi comuni di supporto alla rete attinenti all’esecuzione delle funzioni di rete, compresi il bilancio e le analisi costi/benefici relativi.
La consultazione di cui al secondo comma, lettera a), si svolge a scadenze regolari.
Storico versioni
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