Art. 10
Misure correttive
In vigore dal 24 gen 2019
Misure correttive
1. Se non sono raggiunti i livelli di prestazione concordati mediante il processo decisionale cooperativo o se le azioni operative di cui all’, paragrafo 4, lettera b), non vengono attuate, il gestore della rete, nell’ambito dell’esecuzione dei suoi compiti e fatte salve le responsabilità degli Stati membri, propone le misure correttive che i soggetti operativi interessati dovranno adottare. A tal fine consulta innanzitutto i soggetti operativi interessati colpiti da tali misure; in secondo luogo sottopone per discussione la proposta di misure correttive al gruppo di lavoro sulle operazioni di cui all’, paragrafo 2; infine ottiene l’approvazione della proposta di misure correttive da parte del consiglio di gestione della rete. I soggetti operativi interessati colpiti da tali misure mettono in atto queste ultime o, qualora decidano di non applicarle, comunicano le proprie motivazioni al consiglio di gestione della rete.
2. Il gestore della rete informa gli Stati membri e l’autorità nazionale di vigilanza responsabile della sorveglianza dei soggetti operativi interessati dalle misure correttive in merito al contenuto della misura e a qualsiasi aspetto connesso alle modifiche delle prestazioni operative.
3. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e al gestore della rete i casi in cui le loro responsabilità ostino all’attuazione delle misure correttive o in cui tale attuazione comporti incongruenze con i piani di prestazioni.
4. Il gestore della rete predispone e aggiorna un registro delle azioni operative e delle misure correttive che i soggetti operativi interessati non hanno attuato, compresi i motivi che ne impediscono l’attuazione, e ne informano la Commissione.
Storico versioni
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