Art. 12

Relazioni con gli Stati membri

In vigore dal 24 gen 2019
Relazioni con gli Stati membri 1.   Nell’esecuzione dei suoi compiti, il gestore della rete tiene debitamente conto delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene alla sovranità sul loro spazio aereo nonché all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza e in materia di difesa. 2.   Gli Stati membri mantengono la propria responsabilità relativamente allo sviluppo dettagliato, all’approvazione e all’istituzione di strutture di spazio aereo per lo spazio aereo di loro competenza. 3.   Qualora le autorità degli Stati membri siano coinvolte in questioni operative connesse alle funzioni di rete, in particolare il coordinamento delle risorse limitate di cui all’, paragrafo 2, lettera c), il gestore della rete consulta dette autorità nell’ambito del processo decisionale cooperativo; le autorità degli Stati membri danno attuazione ai risultati di tale processo a livello nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:123:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazioni con gli Stati membri (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/123) — Testo vigente | Portale Normativo