Art. 13

Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo

In vigore dal 24 gen 2019
Relazioni con i blocchi funzionali di spazio aereo 1.   Il gestore della rete agisce in stretta collaborazione e si coordina con i fornitori di servizi di navigazione aerea al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo, in particolare per quanto riguarda la pianificazione strategica, la gestione delle attività tattiche giornaliere e la gestione delle capacità. 2.   Il gestore della rete stabilisce, in stretta cooperazione con i fornitori di servizi di navigazione aerea al livello dei blocchi funzionali di spazio aereo, processi, procedure e interfacce armonizzati per agevolare la connettività operativa tra i blocchi funzionali di spazio aereo. 3.   Gli Stati membri che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo si adoperano per formulare pareri consolidati in merito alle questioni strategiche delle funzioni di rete di cui all’, paragrafo 2. 4.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che collaborano nell’ambito di un blocco funzionale di spazio aereo si adoperano per formulare pareri consolidati a sostegno del processo decisionale cooperativo.
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