Art. 14
Cooperazione fra i settori civile e militare
In vigore dal 24 gen 2019
Cooperazione fra i settori civile e militare
1. Gli Stati membri garantiscono un adeguato livello di partecipazione delle autorità militari nazionali a tutte le attività relative all’esecuzione delle funzioni di rete.
2. Gli Stati membri garantiscono un’adeguata rappresentanza dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo nell’ambito del processo di consultazione e degli accordi lavoro predisposti dal gestore della rete.
3. Il gestore della rete provvede affinché siano predisposte le opportune disposizioni per consentire e sostenere il coordinamento con le autorità militari nazionali e con gli altri organi militari pertinenti, compresa l’Agenzia europea per la difesa (AED). L’ambito di tale coordinamento comprende tutti gli aspetti connessi all’esecuzione delle funzioni di rete che hanno un’incidenza sulle attività militari.
4. Le funzioni di ERND e ATFM sono eseguite fatte salve eventuali riserve o restrizioni dello spazio aereo per uso esclusivo o specifico degli Stati membri. Il gestore della rete incoraggia e coordina la disponibilità di rotte condizionali attraverso tali volumi di spazio aereo e facilita la presa in considerazione dei requisiti militari e delle risposte in materia di gestione delle crisi.
Storico versioni
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