Art. 16
Processo di consultazione
In vigore dal 24 gen 2019
Processo di consultazione
1. Il gestore della rete istituisce un processo per l’adeguata e regolare consultazione delle parti interessate di cui all’, paragrafo 3.
2. La consultazione verte sugli accordi dettagliati di lavoro e sui processi operativi di cui all’, sul piano strategico della rete, sul piano operativo e sul piano di prestazioni della rete nonché sui progressi compiuti nell’attuazione di tali piani, sulle relazioni trasmesse alla Commissione e sulle questioni operative.
3. Il gestore della rete adegua il processo di consultazione alle esigenze delle singole funzioni di rete. È previsto il coinvolgimento delle autorità degli Stati membri, qualora richiesto, al fine di garantire che gli aspetti normativi siano disciplinati.
4. Qualora i soggetti operativi interessati sostengano che i loro pareri su una questione specifica non sono stati tenuti nella debita considerazione, la questione è deferita per ulteriore esame al gestore della rete. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la questione secondo le suddette disposizioni, quest’ultima è deferita al consiglio di gestione della rete per consentirne la risoluzione.
Storico versioni
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