Art. 17
Accordi di lavoro e processi operativi
In vigore dal 24 gen 2019
Accordi di lavoro e processi operativi
1. Il gestore della rete stabilisce accordi di lavoro dettagliati con i soggetti operativi interessati, gli Stati membri, i paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, e i paesi associati, se del caso, e i processi operativi atti ad affrontare gli aspetti programmatici e operativi connessi con l’esecuzione delle funzioni di rete, tenendo conto in particolare delle caratteristiche e dei requisiti specifici delle singole funzioni di rete specificate negli allegati da I a IV.
2. Il gestore della rete provvede affinché gli accordi di lavoro dettagliati e i processi operativi contengano norme per la notifica alle parti interessate di cui all’, paragrafo 3, delle misure correttive risultanti dal processo decisionale cooperativo.
3. Tali accordi di lavoro dettagliati e processi operativi rispettano i requisiti sulla separazione della fornitura di servizi dagli aspetti normativi, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.
Storico versioni
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