Art. 19

Cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi

In vigore dal 24 gen 2019
Cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi 1.   L’istituzione della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (EACCC, European Aviation Crisis Coordination Cell) fornisce sostegno nella gestione delle crisi della rete. L’EACCC contribuisce, attraverso la sua attività, al coordinamento delle risposte alle crisi della rete. 2.   L’EACCC annovera, in qualità di membri permanenti, un rappresentante: a) di uno Stato membro che ha ricevuto mandato in tal senso da tutti gli Stati membri; b) della Commissione; c) dell’Agenzia; d) di Eurocontrol; e) del gestore della rete; f) del settore militare; g) dei fornitori di servizi di navigazione aerea; h) dei gestori aeroportuali; i) degli utenti dello spazio aereo. La Commissione nomina i suddetti membri e i relativi supplenti. La nomina è effettuata sulla base di una proposta presentata: 1) dagli Stati membri nel caso di cui al primo comma, lettera a); 2) dall’Agenzia, da Eurocontrol e dal gestore della rete nel caso di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), a seconda dei casi; 3) dall’AED nel caso di cui al primo comma, lettera f); 4) dai rispettivi organismi rappresentativi europei nel caso di cui al primo comma, lettere g), h) e i). 3.   Ciascuno Stato membro designa per l’EACCC un punto di contatto nazionale e un supplente e ne facilita l’accesso alle informazioni pertinenti provenienti dalle strutture nazionali di gestione delle crisi, le cui attività non si limitano al settore dell’aviazione. I punti di contatto nazionali svolgono le loro funzioni conformemente al regolamento interno dell’EACCC. 4.   L’EACCC può prevedere di volta in volta la partecipazione di esperti, in funzione della natura della specifica crisi, che la assistano nella formulazione delle sue risposte in materia di gestione delle crisi. 5.   L’EACCC elabora il proprio regolamento interno e le relative modifiche da sottoporre all’approvazione del consiglio di gestione della rete a norma dell’, paragrafo 1, lettera e). 6.   Il gestore della rete mette a disposizione le risorse necessarie per l’istituzione e il funzionamento dell’EACCC.
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