Art. 20
Responsabilità del gestore della rete
In vigore dal 24 gen 2019
Responsabilità del gestore della rete
Il gestore della rete, ove necessario con il sostegno dell’EACCC:
a)
coordina le risposte alle crisi della rete, il che comporta una stretta cooperazione con le strutture corrispondenti negli Stati membri;
b)
sostiene l’attivazione e il coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;
c)
elabora misure di attenuazione a livello di rete per assicurare una risposta tempestiva a un’eventuale crisi della rete, allo scopo di proteggere e garantire il funzionamento continuativo e sicuro della rete stessa. A tal fine il gestore della rete provvede in piena autonomia a:
i)
monitorare 24 ore su 24 la situazione della rete per accertare eventuali crisi della stessa;
ii)
garantire un’attività efficiente di gestione e comunicazione delle informazioni attraverso la diffusione di dati precisi, tempestivi e coerenti per sostenere gli Stati membri e i soggetti operativi interessati nelle loro decisioni in merito alle modalità di recupero dalle crisi della rete e/o di attenuazione del loro impatto sulla rete;
iii)
facilitare la raccolta organizzata e la conservazione centralizzata di tali dati;
d)
segnala, se del caso, alla Commissione, all’Agenzia o agli Stati membri eventuali opportunità di fornire un ulteriore sostegno per mitigare gli effetti delle crisi della rete, ivi comprese opportunità di collegamento con gli operatori di altre modalità di trasporto che possono individuare e attuare soluzioni di trasporto intermodale;
e)
monitora la ripresa e la resilienza della rete e ne informa l’EACCC;
f)
organizza, facilita e/o esegue un programma concordato di esercizi di simulazione di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all’eventualità di una crisi reale della rete;
g)
elabora, attua e monitora un programma di lavoro e un registro dei rischi.
Storico versioni
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