Art. 18
Consiglio di gestione della rete
In vigore dal 24 gen 2019
Consiglio di gestione della rete
1. Il consiglio di gestione della rete è responsabile delle seguenti attività:
a)
la convalida del piano strategico della rete;
b)
l’approvazione dei piani operativi della rete;
c)
l’approvazione delle proposte di misure correttive di cui all’;
d)
l’approvazione delle specifiche per i processi di consultazione nonché degli accordi di lavoro dettagliati e dei processi operativi per le funzioni di rete, di cui agli , e del processo di adeguamento post-operazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera h);
e)
l’approvazione del regolamento interno della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi di cui all’, paragrafo 5, e del suo programma di lavoro;
f)
il monitoraggio dei progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico, del piano operativo e del piano di prestazioni della rete di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e gestione dei potenziali scostamenti dai piani iniziali;
g)
il monitoraggio del processo di consultazione dei soggetti operativi interessati;
h)
il monitoraggio delle attività connesse alla gestione delle funzioni di rete e all’espletamento dei compiti del gestore della rete, compresa la qualità dei servizi che quest’ultimo fornisce ai soggetti operativi interessati;
i)
il monitoraggio delle attività del gestore della rete relative alle crisi della rete;
j)
l’approvazione della relazione annuale di cui all’, paragrafo 3;
k)
la gestione delle questioni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, che non siano risolte al livello della singola funzione di rete;
l)
la convalida del bilancio annuale del gestore della rete;
m)
l’approvazione del proprio regolamento interno;
n)
l’approvazione del programma di lavoro di cui all’, paragrafo 1, lettera j), e monitoraggio della sua attuazione;
o)
la convalida del piano di prestazioni della rete di cui all’, paragrafo 2, lettera b);
p)
l’elaborazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004;
q)
la formulazione di raccomandazioni ai fini del monitoraggio delle prestazioni delle infrastrutture di cui all’, paragrafo 3, lettera g), comprese le relative analisi costi/benefici;
r)
l’elaborazione di pareri sullo sviluppo e sulla fornitura di servizi comuni di supporto alla rete di cui all’, paragrafo 3, lettera h), comprese le relative analisi costi/benefici;
s)
l’approvazione degli accordi di cooperazione di cui all’, paragrafo 1, lettera l), all’, paragrafo 3, lettera f), e all’;
t)
la formulazione di un parere sulla nomina dell’amministratore del gestore della rete di cui all’, paragrafo 4, lettera g).
2. Il consiglio di gestione della rete istituisce gruppi di lavoro che lo assistono nei suoi lavori, in particolare un gruppo di lavoro sulle operazioni composto dei direttori delle operazioni dei soggetti operativi interessati.
3. Il consiglio di gestione della rete si compone dei seguenti membri con diritto di voto:
a)
un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea per blocco funzionale di spazio aereo, già istituto o in fase di istituzione, per un numero totale di quattro voti per tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea;
b)
quattro rappresentanti degli utenti commerciali e non commerciali dello spazio aereo civile;
c)
due rappresentanti dei gestori aeroportuali;
d)
due rappresentanti dei fornitori militari di servizi di navigazione aerea e degli utenti militari dello spazio aereo.
4. Il consiglio di gestione della rete si compone dei seguenti membri senza diritto di voto:
a)
il presidente del consiglio di gestione della rete;
b)
un rappresentante della Commissione;
c)
l’amministratore del gestore della rete di cui all’, paragrafo 4, lettera g);
d)
il presidente del gruppo di lavoro sulle operazioni di cui al paragrafo 2;
e)
due rappresentanti dei fornitori di servizi di navigazione aerea di paesi associati che contribuiscono ai lavori del gestore della rete;
f)
un rappresentante di Eurocontrol.
5. Ciascun membro del consiglio di gestione della rete ha un supplente.
6. La Commissione nomina il presidente del consiglio di gestione della rete sulla base delle sue competenze e della sua esperienza in campo tecnico e su proposta dei membri con diritto di voto del consiglio di gestione della rete. Essa nomina altresì due vicepresidenti tra i membri con diritto di voto.
7. La Commissione nomina i membri con diritto di voto e i loro supplenti di cui al paragrafo 3, lettera a), su proposta delle rispettive organizzazioni. Essa nomina i membri con diritto di voto e i loro supplenti di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), su proposta dei rispettivi organismi rappresentativi europei. Essa nomina il membro con diritto di voto e il suo supplente di cui al paragrafo 3, lettera d), su proposta dell’AED. Essa nomina i membri senza diritto di voto di cui al paragrafo 4, lettera e), su proposta di Eurocontrol, attuando una rotazione che consenta la nomina a turno di ciascun paese associato e tenendo conto delle esigenze operative al momento della nomina.
8. La Commissione può nominare osservatori ed esperti indipendenti in qualità di consulenti. Essi siedono a titolo personale in rappresentanza di una vasta gamma di settori disciplinari che coprono le funzioni di rete.
9. I membri di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), hanno la facoltà di respingere proposte che hanno un’incidenza sui seguenti ambiti:
a)
la compatibilità delle attività del consiglio di gestione della rete con i fini e gli obiettivi del presente regolamento;
b)
l’imparzialità e l’equità nell’esecuzione delle funzioni di rete.
10. Le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), j), da l) a o) e s), vengono adottate dal consiglio di gestione della rete a maggioranza semplice dei suoi membri con diritto di voto.
11. Il consiglio di gestione della rete si riunisce su convocazione del suo presidente e tiene almeno tre riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su richiesta del presidente o della Commissione. Il gestore della rete provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di gestione della rete e del presidente.
12. Il gestore della rete mette a disposizione le risorse necessarie per l’istituzione e il funzionamento del consiglio di gestione della rete e dei suoi gruppi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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