Art. 4

Nomina del gestore della rete e compiti del gestore della rete a seguito della sua nomina

In vigore dal 24 gen 2019
Nomina del gestore della rete e compiti del gestore della rete a seguito della sua nomina 1.   La nomina del gestore della rete avviene mediante decisione della Commissione adottata a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004. La decisione in oggetto comprende i termini e le condizioni della nomina, ivi compreso il finanziamento del gestore della rete. 2.   Il periodo di nomina del gestore della rete ha una durata minima di due periodi di riferimento del sistema di prestazioni di cui all’[ del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (9)]. 3.   Un organismo è nominato gestore della rete solo se soddisfa le seguenti condizioni: a) ha dimostrato di possedere le competenze e la capacità per svolgere i compiti stabiliti dall’; b) ha descritto i principali obiettivi che intende conseguire durante il periodo di nomina, nonché il modo in cui assicurerà servizi di buona qualità ai soggetti operativi interessati; c) ha descritto l’approccio e i mezzi che intende utilizzare e ha illustrato in che modo intende espletare i compiti di gestore della rete; d) se svolge anche attività diverse da quelle attinenti all’esecuzione delle funzioni di rete, ha dimostrato che le suddette attività saranno svolte in modo indipendente dai compiti di gestore della rete stabiliti dall’. 4.   Il gestore della rete, una volta nominato: a) è certificato dall’Agenzia conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (10); b) conserva le competenze operative e tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti di cui all’ in modo indipendente, imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi; c) agisce conformemente alle disposizioni in materia di governance e consultazione di cui ai capi III e V; d) evita conflitti di interesse; e) rispetta la pertinente normativa dell’Unione nello svolgimento dei suoi compiti; f) gestisce in modo sicuro i dati sensibili; g) è rappresentato da un amministratore responsabile dell’esecuzione dei compiti del gestore della rete e della gestione delle risorse umane e finanziarie di quest’ultimo. 5.   La Commissione monitora regolarmente i lavori del gestore della rete e valuta il rispetto, da parte di quest’ultimo, delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e dei compiti stabiliti dall’.
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