Art. 7

Compiti del gestore della rete

In vigore dal 24 gen 2019
Compiti del gestore della rete 1.   Il gestore della rete contribuisce all’esecuzione delle funzioni di rete e a tal fine: a) predispone e tiene aggiornato il piano strategico della rete di cui all’, in linea con il sistema di prestazioni e il piano generale ATM, tenendo conto del pertinente piano di navigazione aerea europeo dell’ICAO e dei relativi documenti; b) predispone il piano operativo della rete di cui all’ per attuare il piano strategico della rete, riguardante gli anni civili del periodo di riferimento e i periodi annuali, stagionali, settimanali e giornalieri; c) sviluppa, organizza e fornisce una funzione integrata di configurazione della rete delle rotte europee, come stabilito nell’allegato I; d) coordina il flusso di traffico aereo e la gestione della capacità e, tramite l’unità centrale di ATFM, coordina ed esegue le misure di ATFM di cui all’allegato II; e) assolve alla funzione centrale di coordinamento delle radiofrequenze, come prescritto dall’, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 551/2004 e come stabilito nell’allegato III, compresa la tenuta di un registro centrale che riporti tutti i dati relativi alle assegnazioni di radiofrequenze; f) coordina i processi di assegnazione dei codici dei transponder radar, come stabilito nell’allegato IV; g) organizza la gestione e l’esecuzione delle funzioni di rete; h) fornisce coordinamento e sostegno alla gestione delle crisi della rete a norma degli e chiede l’intervento della cellula europea di coordinamento dell’aviazione in caso di crisi (European Aviation Crisis Coordination Cell) previa consultazione della Commissione; i) garantisce il coordinamento, relativamente alle funzioni di rete, con le regioni dell’ICAO diverse dalla regione EUR e con i paesi che non partecipano ai lavori del gestore della rete; j) stabilisce, aggiorna ed esegue il programma di lavoro pluriennale del gestore della rete e il relativo bilancio; k) sviluppa e attua un sistema di allerta o di allarme per fornire alla Commissione i dati basati sull’analisi dei piani di volo, al fine di monitorare l’osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e/o di altre misure di sicurezza; l) fornisce il sostegno richiesto dall’ICAO per i compiti attinenti all’esecuzione delle funzioni di rete all’interno della regione EUR dell’ICAO, fatta salva la conclusione di accordi di cooperazione con l’ICAO. 2.   Il gestore della rete contribuisce altresì al continuo miglioramento delle operazioni di rete nel cielo unico europeo e alle prestazioni complessive della rete, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del sistema di prestazioni. Nello specifico, il gestore della rete: a) assicura che il piano strategico e il piano operativo della rete contribuiscano al conseguimento degli obiettivi al livello dell’Unione e dei relativi obiettivi prestazionali a livello locale e monitora l’attuazione dei piani; b) predispone un piano di prestazioni della rete conformemente al sistema di prestazioni e procede alla sua attuazione, previa approvazione della Commissione; c) avvia, sostiene e coordina la cooperazione tra i soggetti operativi interessati nell’elaborazione e nell’attuazione delle azioni operative volte a garantire un uso efficiente dello spazio aereo e delle capacità disponibili e a ridurre i ritardi della rete; d) individua, nel piano operativo della rete, tutte le iniziative a sostegno dello sviluppo del coordinamento transfrontaliero e della fornitura di servizi transfrontalieri di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea, evidenziando quelle da cui dipende in modo particolare la realizzazione del piano di prestazioni della rete; e) individua i rischi operativi per la sicurezza a livello di rete in cooperazione con i soggetti operativi interessati e valuta il rischio connesso alla sicurezza della rete, per poi segnalarli all’Agenzia; f) fornisce ai soggetti operativi interessati, alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione informazioni sulle previsioni di traffico e sull’analisi delle prestazioni operative nel contesto dell’attuazione del sistema di prestazioni; g) coadiuva i soggetti operativi interessati nella preparazione e nell’attuazione di piani di transizione per la realizzazione di importanti miglioramenti dello spazio aereo o del sistema di ATM; h) elabora le procedure per l’assegnazione del ritardo ATFM mediante il processo decisionale cooperativo e organizza un processo di adeguamento post-operazioni cui partecipino i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e le autorità nazionali di vigilanza allo scopo di affrontare le questioni che riguardano la misurazione, la classificazione e l’assegnazione del ritardo ATFM; i) coadiuva i soggetti operativi interessati nell’attuazione dell’uso flessibile dello spazio aereo in conformità al regolamento (CE) n. 2150/2005. 3.   Per svolgere i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, il gestore della rete: a) garantisce la disponibilità di strumenti, processi e dati coerenti a sostegno del processo decisionale cooperativo a livello di rete e fa sì che tali dati siano condivisi. Questi ultimi comprendono, in particolare, l’elaborazione dei piani di volo, i sistemi europei di gestione dei dati e le informazioni aeronautiche pertinenti per l’esecuzione delle funzioni di rete, nonché un portale elettronico di informazioni integrate, accessibile alle parti interessate cui si applica l’articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 551/2004; b) offre un approccio consolidato e coordinato a tutte le attività di pianificazione e gestione della rete, comprese le attività di monitoraggio e miglioramento delle sue prestazioni complessive, al fine di migliorarne l’efficienza, l’interoperabilità e la connettività; c) contribuisce alle modifiche dei documenti dell’ICAO relativi alle funzioni di rete a seguito dei processi dell’Unione; d) fornisce sostegno ai soggetti operativi interessati nell’esecuzione dei loro obblighi e nella realizzazione dei sistemi e delle procedure per la gestione del traffico aereo o per i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) conformemente al piano generale ATM, in particolare i progetti comuni predisposti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (12); e) assiste la Commissione e il gestore della realizzazione di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 nella predisposizione, nell’adozione e nell’attuazione dei progetti comuni a norma dell’ di tale regolamento; f) concorda meccanismi di cooperazione con il gestore della realizzazione a norma dell’, paragrafo 7, lettera a), e dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013; g) monitora le prestazioni delle infrastrutture rilevanti per l’esecuzione delle funzioni di rete, ossia: i) la copertura dei sistemi di navigazione terrestri a sostegno dell’implementazione e del funzionamento delle applicazioni di navigazione; ii) la copertura dei sistemi di navigazione spaziali a sostegno dell’implementazione e del funzionamento delle applicazioni di navigazione sulla base delle informazioni fornite: a) dal centro di riferimento Galileo (GRC) per le costellazioni di base dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS); b) dal fornitore di servizi del Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) per il sistema EGNOS; iii) gli interrogatori di sorveglianza e l’avionica; iv) comunicazioni via sistemi di collegamento dati; v) l’impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS); vi) altimetria aerea; h) sviluppa, organizza e fornisce servizi comuni di supporto alla rete attinenti alle funzioni di rete richieste dai soggetti operativi interessati ed effettuati in maniera centralizzata a beneficio delle prestazioni operative della rete e per ragioni di efficienza in termini di costi, ossia: i) il centro di invio messaggi ATM; ii) il servizio di gestione degli indirizzi della rete; i) fornisce sostegno agli enti incaricati delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti nel settore dell’aviazione civile o dell’analisi degli eventi che li hanno provocati, come disposto dal regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), quando i suddetti enti richiedono tale assistenza; j) scambia dati operativi con i soggetti operativi interessati, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 550/2004; k) raccoglie, consolida e analizza tutti i dati di cui agli allegati da I a VI e fornisce tali dati alla Commissione, all’Agenzia e all’organo di valutazione delle prestazioni, in base alle loro richieste. 4.   Il gestore della rete risponde alle richieste specifiche della Commissione, degli Stati membri o dell’Agenzia per quanto riguarda informazioni, consulenza, analisi o altri compiti accessori analoghi connessi alle varie funzioni.
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