Art. 9

Piano operativo della rete

In vigore dal 24 gen 2019
Piano operativo della rete 1.   Il gestore della rete stabilisce un piano operativo dettagliato della rete in cooperazione con i soggetti operativi interessati per dare attuazione al piano strategico della rete a livello operativo, a breve e medio termine, mediante un processo decisionale cooperativo. 2.   Il piano operativo della rete riguarda gli anni civili del periodo di riferimento e dei periodi annuali, comprese le azioni operative in essi contenute. 3.   Il piano operativo della rete contiene le informazioni di cui all’allegato VI. Il piano operativo della rete è approvato dal consiglio di gestione della rete. 4.   Il piano operativo della rete comprende, in particolare: a) i requisiti prestazionali operativi della rete e i valori di riferimento locali del ritardo ATFM al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione; b) le azioni operative che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e degli obiettivi prestazionali locali nel sistema di prestazioni che copre gli anni civili del periodo di riferimento e i periodi annuali, stagionali, settimanali e giornalieri, tenendo conto delle previsioni di traffico più recenti e della loro evoluzione. 5.   Il piano operativo della rete comprende le azioni operative riguardanti tutte le funzioni di rete e i requisiti militari, se tali requisiti sono soddisfatti dagli Stati membri. Tali azioni operative sono determinate mediante un processo decisionale cooperativo e la loro coerenza reciproca è valutata dal gestore della rete. 6.   Se individua vincoli operativi e ostacoli che impediscono il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e locale, il gestore della rete suggerisce ulteriori azioni operative. Queste ultime vengono determinate mediante un processo decisionale cooperativo. 7.   I fornitori di servizi di navigazione aerea e i gestori aeroportuali assicurano che i loro piani siano in linea con il piano operativo della rete e attuano le azioni operative di cui al paragrafo 4, lettera b). 8.   Il gestore della rete aggiorna il piano operativo della rete secondo necessità e almeno ogni sei mesi.
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