Art. 11

Relazioni con i soggetti operativi interessati

In vigore dal 24 gen 2019
Relazioni con i soggetti operativi interessati 1.   Per monitorare e migliorare le prestazioni complessive della rete, il gestore della rete conclude opportuni accordi di lavoro con i soggetti operativi interessati a norma dell’. 2.   Il gestore della rete e i soggetti operativi interessati coordinano lo sviluppo e la realizzazione degli strumenti e dei sistemi necessari all’esecuzione delle funzioni di rete per soddisfare i requisiti di cui all’, paragrafo 2. 3.   I soggetti operativi interessati garantiscono la compatibilità delle azioni operative attuate a livello locale o di blocchi funzionali di spazio aereo con quelle determinate mediante il processo decisionale cooperativo. 4.   I soggetti operativi interessati forniscono al gestore della rete i dati pertinenti elencati negli allegati da I a VI, in osservanza di tutte le scadenze e dei requisiti stabiliti con il gestore della rete mediante il processo decisionale cooperativo.
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Relazioni con i soggetti operativi interessati (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/123) — Testo vigente | Portale Normativo