Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base dell’interazione e della consultazione con le pertinenti autorità degli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, se del caso, con l’obiettivo di raggiungere un consenso
Fonte: reg-2024-10-23-2803 — art. 2 →processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base dell’interazione e della consultazione con gli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, a seconda dei casi, a norma degli articoli 15, 16 e 17
Fonte: reg-2019-01-24-123 — art. 2 →