Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «servizi di controllo di aerodromo»: i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aerodromo; 2) «servizio di informazioni aeronautiche» o «AIS»: un servizio, istituito nell’ambito di un’area di copertura definita, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l’efficienza della navigazione aerea; 3) «Agenzia»: l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea istituita dal regolamento (UE) 2018/1139; 4) «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce uno o più servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale; 5) «servizi di navigazione aerea» o «ANS»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS), compresi i servizi che migliorano i segnali emessi dai satelliti appartenenti alle costellazioni base del GNSS ai fini della navigazione aerea, i servizi meteorologici per la navigazione aerea (MET), i servizi di informazioni aeronautiche (AIS) e i servizi di dati sul traffico aereo (ADS); 6) «servizio di controllo del traffico aereo» o «servizio ATC»: un servizio fornito al fine di: a) prevenire collisioni: i) tra aeromobili; ii) nell’area di manovra tra aeromobili e ostacoli; b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato; 7) «servizi di dati sul traffico aereo» o «ADS»: servizi che consistono nella raccolta, aggregazione e integrazione di dati operativi provenienti dai fornitori di servizi di sorveglianza, dai fornitori di MET, AIS e funzioni di rete e da altri soggetti pertinenti che generano dati operativi, nonché nella fornitura di dati elaborati a fini di controllo del traffico aereo e di gestione del traffico aereo; 8) «gestione del flusso di traffico aereo» o «ATFM»: una funzione istituita con l’obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo lungo l’intera traiettoria di volo garantendo il massimo utilizzo possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo; 9) «gestione del traffico aereo» o «ATM»: il complesso delle funzioni e dei servizi aerei e terrestri, segnatamente servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo, compresa la progettazione di procedure di volo, richiesti per garantire il movimento sicuro ed efficiente degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni; 10) «servizi di traffico aereo»: i vari servizi di informazioni di volo, servizi di allarme e servizi consultivi sul traffico aereo, nonché servizi di controllo del traffico aereo, segnatamente servizi di controllo di area, di avvicinamento e di aerodromo; 11) «blocco di spazio aereo»: uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, che consiste di una o più strutture dello spazio aereo, all’interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea; 12) «gestione dello spazio aereo»: una funzione di pianificazione e monitoraggio con l’obiettivo primario di ottimizzare l’utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine; 13) «struttura dello spazio aereo»: un volume specifico di spazio aereo definito al fine di garantire l’esercizio sicuro e ottimale della gestione degli aeromobili; 14) «utenti dello spazio aereo»: gli operatori degli aeromobili che operano conformemente alle norme sul traffico aereo generale; 15) «servizio di allarme»: un servizio di fornitura di informazioni alle pertinenti organizzazioni riguardo agli aeromobili che necessitano di servizi di ricerca e salvataggio e, se necessario, di assistenza a tali organizzazioni; 16) «servizio di controllo di avvicinamento»: un servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza; 17) «servizio di controllo di area»: un servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati nelle aree di controllo; 18) «valore di riferimento»: un valore stabilito al fine di definire obiettivi prestazionali e stimato utilizzando i costi effettivi o i costi unitari effettivi nell’anno precedente l’inizio del pertinente periodo di riferimento; 19) «gruppo di riferimento»: un gruppo di fornitori di servizi di traffico aereo con un contesto economico e operativo analogo; 20) «valore di ripartizione»: il valore ottenuto, per un dato fornitore di servizi di traffico aereo, scorporando un obiettivo prestazionale a livello dell’Unione in base al livello di uno o più fornitori di servizi di traffico aereo; tale valore funge da riferimento per valutare la coerenza dell’obiettivo prestazionale definito nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione; 21) «certificato»: un certificato quale definito all’, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1139; 22) «servizio comune di informazione» o «CIS»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space per la gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio; 23) «spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space; 24) «servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS; 25) «fornitore di servizi U-space»: qualsiasi persona giuridica che fornisce servizi U-space; 26) «servizi di comunicazione»: i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del traffico aereo; 27) «costituenti»: gli oggetti tangibili, come hardware, e gli oggetti intangibili, come software, dai quali dipende l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN); 28) «area di controllo»: uno spazio aereo controllato che si estende verso l’alto da un limite specificato sopra la superficie terrestre; 29) «processo decisionale cooperativo»: processo nel quale le decisioni vengono assunte sulla base dell’interazione e della consultazione con le pertinenti autorità degli Stati membri, i soggetti operativi interessati e altri attori, se del caso, con l’obiettivo di raggiungere un consenso; 30) «servizi transfrontalieri»: i servizi di navigazione aerea forniti in uno Stato membro da un fornitore di servizi avente la sede principale di attività in un altro Stato membro; 31) «dichiarazione»: ai fini della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea, una dichiarazione quale definita all’, punto 10), del regolamento (UE) 2018/1139; 32) «progettazione delle strutture dello spazio aereo»: un processo che assicura lo sviluppo e l’attuazione di capacità e tecnologie avanzate di navigazione, il miglioramento delle reti di rotte e della relativa settorizzazione, l’ottimizzazione delle strutture dello spazio aereo e procedure di ATM di potenziamento della capacità; 33) «zona tariffaria di rotta»: un volume di spazio aereo che si estende dal suolo fino ad includere lo spazio aereo superiore, nel quale sono forniti servizi di navigazione aerea di rotta e per il quale è fissata una base di calcolo unica; 34) «Eurocontrol»: l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea del 13 dicembre 1960; 35) «rete europea di gestione del traffico aereo» o «EATMN»: la serie di sistemi di cui all’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi; 36) «piano generale ATM europeo»: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio (18), quale successivamente modificato; 37) «uso flessibile dello spazio aereo»: un concetto di gestione dello spazio aereo, quale descritto dall’ICAO, basato sul principio fondamentale secondo cui lo spazio aereo non dovrebbe essere concepito come uno spazio aereo puramente civile o militare, ma dovrebbe piuttosto essere considerato un continuum in cui devono essere soddisfatte, per quanto possibile, le esigenze di tutti gli utenti; 38) «servizio di informazioni di volo»: un servizio di fornitura di consulenza e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente; 39) «progettazione di procedure di volo»: tutti i compiti relativi alla progettazione di una procedura di volo strumentale; 40) «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti degli aeromobili di stato (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando tali movimenti sono effettuati secondo le procedure dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), istituita dalla convenzione di Chicago; 41) «regole del volo strumentale» o «IFR»: regole che consentono a un aeromobile equipaggiato di opportune apparecchiature di navigazione, adeguate alla rotta, di volare in conformità dei requisiti applicabili alle operazioni di volo; 42) «movimenti di trasporto aereo IFR all’anno»: la somma dei decolli e degli atterraggi effettuati secondo le IFR, calcolata come media annuale nei tre anni civili precedenti l’anno in cui il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni deve essere presentato; 43) «interoperabilità»: una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente; 44) «servizi meteorologici per la navigazione aerea» o «MET»: gli impianti e i servizi che forniscono previsioni meteorologiche, avvertimenti, briefing e osservazioni a fini di navigazione aerea nonché tutti gli altri dati e informazioni meteorologici forniti dagli Stati per uso aeronautico; 45) «autorità nazionale competente»: un’autorità nazionale competente definita all’, punto 34), del regolamento (UE) 2018/1139; 46) «autorità nazionale di vigilanza»: l’organismo o gli organismi nazionali cui uno Stato membro ha affidato i compiti a norma del presente regolamento; 47) «servizi di navigazione»: gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e misurazione del tempo; 48) «crisi della rete»: uno stato di incapacità a fornire il livello richiesto di gestione del traffico aereo o servizi di navigazione aerea, che comporta una perdita importante di capacità della rete, un grave squilibrio tra la capacità della rete e la domanda, o una grave lacuna nel flusso di informazioni in una o più parti della rete — oppure una grave lacuna nell’integrità di tali parti — a causa di una situazione insolita o imprevista; 49) «gestore della rete»: il soggetto cui sono stati affidati i compiti necessari per contribuire all’esecuzione, conformemente all’, delle funzioni di rete di cui all’; 50) «piano operativo della rete» o «NOP»: un piano, elaborato mediante un processo decisionale cooperativo, volto ad attuare a livello operativo gli obiettivi delle funzioni di rete e a contribuire agli obiettivi prestazionali; 51) «piano strategico della rete» o «NSP»: un piano elaborato mediante un processo decisionale cooperativo che orienta lo sviluppo a lungo termine della rete; 52) «traffico aereo operativo»: tutti i voli che non rispettano le disposizioni previste per il traffico aereo generale e per i quali le autorità nazionali competenti hanno specificato norme e procedure; 53) «dati operativi»: informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie a fini operativi per i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, i gestori aeroportuali e gli altri soggetti interessati; 54) «soggetti operativi interessati»: gli utenti civili e militari dello spazio aereo, i fornitori di servizi di navigazione aerea civili e militari e i gestori aeroportuali civili e militari; 55) «piano di miglioramento delle prestazioni»: un piano volto a migliorare le prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete; 56) «messa in servizio»: il primo uso operativo dopo l’installazione iniziale o il l’aggiornamento di un sistema; 57) «rete di rotte»: una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo; 58) «fase di definizione di SESAR»: la fase che comprende l’elaborazione e l’aggiornamento della visione a lungo termine del progetto SESAR, del relativo concetto operativo che consente miglioramenti in ogni fase di volo, dei necessari cambiamenti operativi essenziali all’interno dell’EATMN e delle necessarie priorità di sviluppo e realizzazione; 59) «fase di realizzazione di SESAR»: le fasi successive di industrializzazione e attuazione, durante le quali sono svolte le seguenti attività: standardizzazione, produzione e certificazione delle attrezzature e dei processi di terra e di bordo necessari per attuare le soluzioni SESAR (industrializzazione); e acquisizione, installazione e messa in servizio di attrezzature e sistemi basati sulle soluzioni SESAR, comprese le procedure operative associate (attuazione); 60) «fase di sviluppo di SESAR»: la fase in cui sono svolte le attività di ricerca, sviluppo e convalida volte alla fornitura di soluzioni SESAR mature; 61) «progetto SESAR»: il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, inteso a dotare l’Unione di un’infrastruttura di gestione del traffico aereo ad alte prestazioni, standardizzata e interoperabile, e che consiste in un ciclo di innovazione comprendente la fase di definizione di SESAR, la fase di sviluppo di SESAR e la fase di realizzazione di SESAR; 62) «soluzione SESAR»: un risultato realizzabile della fase di sviluppo di SESAR che introduce procedure operative o tecnologie nuove o migliorate, standardizzate e interoperabili; 63) «servizi di sorveglianza»: gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione; 64) «sistema»: l’insieme dei costituenti terrestri e di bordo e delle attrezzature spaziali che forniscono un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo; 65) «zona tariffaria di terminale»: un aeroporto o un gruppo di aeroporti situato nel territorio di uno o più Stati membri, nel quale sono forniti servizi di navigazione aerea di terminale e per il quale è fissata una base di calcolo unica; 66) «aggiornamento»: qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema; 67) «utilizzo delle strutture dello spazio aereo»: il modo in cui le strutture dello spazio aereo sono utilizzate sul piano operativo, da intendersi diversamente dalla gestione dello spazio aereo quale definita al punto 12).
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