Art. 4
Designazione, istituzione e requisiti delle autorità nazionali di vigilanza
In vigore dal 23 ott 2024
Designazione, istituzione e requisiti delle autorità nazionali di vigilanza
1. Gli Stati membri, agendo congiuntamente o individualmente, designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più organismi che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento.
2. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità, indipendenza e trasparenza e sono organizzate, dotate di personale, gestite e finanziate di conseguenza.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda l’organizzazione, la gerarchia e il processo decisionale e sono giuridicamente o funzionalmente distinte dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Inoltre, i fornitori di servizi di navigazione aerea non hanno potere decisionale sulla dotazione di bilancio delle autorità nazionali di vigilanza. A condizione che tale indipendenza sia garantita, un’autorità nazionale di vigilanza può far parte dello stesso ministero o della stessa amministrazione nazionale di un fornitore di servizi di navigazione aerea.
4. Laddove un’autorità nazionale di vigilanza non sia giuridicamente distinta da un fornitore di servizi di navigazione aerea, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa le misure da esso adottate per assicurare che l’autorità nazionale di vigilanza soddisfi i requisiti del paragrafo 3 e documenta come è conseguita la sua indipendenza, dimostrando l’efficacia di tale indipendenza. A tal fine, se l’autorità nazionale di vigilanza e il fornitore di servizi di navigazione aerea fanno parte della stessa amministrazione, l’autorità nazionale di vigilanza non sollecita né accetta istruzioni da un livello gerarchico di tale amministrazione con potere sul fornitore di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i compiti di cui all’ e relative decisioni.
5. Un’autorità nazionale di vigilanza può essere accorpata a un’altra autorità di regolamentazione, quale l’autorità nazionale competente o l’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’ del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (19), a condizione che le decisioni relative ai compiti attribuiti all’autorità nazionale di vigilanza a norma del presente regolamento siano adottate indipendentemente da altri compiti conferiti all’autorità congiunta. In tal caso, l’autorità congiunta soddisfa i requisiti di indipendenza di cui al presente articolo.
L’autorità nazionale di vigilanza è rappresentata per le questioni relative ai compiti di cui all’ del presente regolamento in modo tale da garantire l’indipendenza delle sue decisioni.
6. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di assunzione di dipendenti pubblici, gli Stati membri provvedono affinché il personale delle rispettive autorità nazionali di vigilanza, compreso il personale temporaneo, sia assunto mediante procedure di assunzione chiare e trasparenti, che ne garantiscano l’indipendenza, e provvedono affinché il personale delle autorità nazionali di vigilanza sia selezionato sulla base di qualifiche specifiche, comprese competenze adeguate ed esperienza pertinente, o riceva formazione adeguata, per l’esecuzione efficace dei compiti di cui all’.
Gli Stati membri stabiliscono norme per evitare conflitti di interesse per il personale, comprese le persone che adottano decisioni nell’esercizio dei poteri di cui al capo III del presente regolamento, in modo che le autorità nazionali di vigilanza possano svolgere i compiti di cui all’ in modo indipendente.
7. Fatto salvo l’, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano delle risorse finanziarie e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui all’ in modo efficiente e tempestivo.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle loro autorità nazionali di vigilanza e gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire la conformità al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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