Art. 5
Compiti delle autorità nazionali di vigilanza
In vigore dal 23 ott 2024
Compiti delle autorità nazionali di vigilanza
1. Un’autorità nazionale di vigilanza svolge i compiti che le sono assegnati ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1139 nonché degli atti di esecuzione adottati in base a quest’ultimo. In particolare, un’autorità nazionale di vigilanza:
a)
valuta e sorveglia l’adempimento dei requisiti in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’ di tale regolamento;
b)
verificano il rispetto e l’adempimento, da parte dei fornitori di servizi, dei requisiti di sicurezza e di difesa nazionali di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 6, lettera d), a meno che tale compito non sia assegnato dallo Stato membro a un’altra autorità; qualora decida di assegnare tale compito a un’altra autorità, lo Stato membro ne informa la Commissione;
c)
fatte salve le direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE, contribuiscono, se del caso e ove opportuno, alla corretta applicazione dei requisiti in materia di appalti conformemente all’ del presente regolamento;
d)
valutano e approvano la fissazione dei prezzi per la fornitura del CIS conformemente all’;
e)
attuano e monitorano i sistemi di prestazioni e di tariffazione in conformità e nei limiti dei loro compiti a norma degli articoli da 21 a 27, degli articoli da 29 a 32 e degli atti di esecuzione di cui agli ;
f)
sorvegliano l’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea conformemente all’.
Ai fini della lettera a), uno Stato membro può decidere di attribuire la valutazione e la sorveglianza della conformità del fornitore di servizi di navigazione aerea ai requisiti di cui a tale lettera alla propria autorità nazionale competente e, in tal caso, provvede affinché tale autorità nazionale competente disponga di risorse e un’esperienza sufficienti per eseguire tali compiti e ne informa la Commissione.
2. Ogni autorità nazionale di vigilanza, in collaborazione con l’autorità nazionale competente e fatto salvo l’, paragrafo 5, svolge le necessarie attività di monitoraggio, che includono, se del caso, ispezioni e audit, per individuare eventuali non conformità, da parte di soggetti sottoposti alla sua sorveglianza a norma del presente regolamento, ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione in base a esso adottati.
Fatto salvo l’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento l’autorità nazionale di vigilanza fornisce all’autorità nazionale competente la sua valutazione della conformità del fornitore di servizi di navigazione aerea ai requisiti di cui all’allegato VIII, punto 7), del regolamento (UE) 2018/1139 in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa. Tale valutazione comprende, se del caso, una raccomandazione di modifica, limitazione, sospensione o revoca del certificato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1139.
In caso di non conformità, da parte di soggetti sottoposti alla loro sorveglianza a norma del presente regolamento, ad altri requisiti di cui al presente regolamento, l’autorità nazionale di vigilanza applica le misure correttive necessarie.
I fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali e i fornitori di CIS interessati rispettano tutte le misure adottate in tale ambito dalle autorità nazionali di vigilanza per garantire l’applicazione delle norme.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità nazionali di vigilanza a norma del presente articolo siano impugnabili, conformemente alla legislazione nazionale.
Storico versioni
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