Art. 41
Rapporti con le autorità militari
In vigore dal 23 ott 2024
Rapporti con le autorità militari
Nel contesto della politica comune dei trasporti gli Stati membri garantiscono che tra le competenti autorità civili e quelle militari si concludano o rinnovino accordi scritti o intese giuridiche equivalenti per quanto riguarda la gestione di specifici blocchi di spazio aereo e ne informano di conseguenza la Commissione.
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