Art. 7

Fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea

In vigore dal 23 ott 2024
Fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea 1.   Fatti salvi gli e l’, paragrafo 6, del presente regolamento, un soggetto che soddisfa i requisiti stabiliti agli del regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti di esecuzione e delegati di cui rispettivamente agli di tale regolamento è autorizzato a fornire, all’interno dell’Unione, servizi di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo, a condizioni non discriminatorie. 2.   Fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’, paragrafo 5, e dall’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento le autorità nazionali di vigilanza dello Stato membro la cui autorità nazionale competente è responsabile della certificazione di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1139, a norma dell’articolo 62 di tale regolamento, sono responsabili dei compiti di cui al presente articolo per quanto attiene alla valutazione della conformità ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139. 3.   Fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’, paragrafo 5, e dall’, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento al fine di stabilire se un soggetto è conforme ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’ di tale regolamento, le autorità nazionali di vigilanza: a) valutano la conformità dei richiedenti la certificazione, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., di tale regolamento e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’ di tale regolamento, e trasmettono la loro valutazione all’autorità competente di cui all’articolo 62 del medesimo regolamento; b) a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento effettuano la sorveglianza dei titolari di un certificato rilasciato conformemente all’ del regolamento (UE) 2018/1139 per quanto riguarda la conformità ai requisiti essenziali in materia di solidità finanziaria, responsabilità, copertura assicurativa, assetto proprietario e struttura organizzativa di cui all’allegato VIII, punto 7., di tale regolamento e ai requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’ del medesimo regolamento. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatte salve le condizioni di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono consentire la fornitura di servizi di navigazione aerea di cui all’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 da parte dei militari nella totalità o in una parte dello spazio aereo di loro responsabilità senza certificazione, qualora i militari forniscano tali servizi in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale. In tali casi, lo Stato membro interessato informa della sua decisione la Commissione e gli altri Stati membri.
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Fornitura di servizi da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/2803) — Testo vigente | Portale Normativo