Art. 8

Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo

In vigore dal 23 ott 2024
Designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo 1.   Gli Stati membri garantiscono la fornitura di servizi di traffico aereo in regime di esclusiva all’interno di specifici blocchi di spazio aereo con riguardo allo spazio aereo di loro responsabilità. A tal fine gli Stati membri designano, individualmente o collettivamente, uno o più fornitori di servizi di traffico aereo. Gli Stati membri hanno potere discrezionale sulla designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo, a condizione che tali fornitori soddisfino i requisiti stabiliti nel presente articolo, fatto salvo l’, paragrafo 3. 2.   I fornitori di servizi di traffico aereo soddisfano le condizioni cumulative seguenti: a) sono in possesso di un certificato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1139 o di una dichiarazione valida a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’, paragrafo 4, del presente regolamento; b) soddisfano i requisiti di sicurezza e di difesa nazionali; c) hanno la loro sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro; e d) appartengono per oltre il 50 % a Stati membri o a cittadini degli Stati membri e sono da essi controllati di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo se diversamente previsto in un accordo con un paese terzo di cui l’Unione è parte. In deroga alle lettere c) e d), uno Stato membro può designare un fornitore di servizi di traffico aereo che ha la sua sede principale di attività in un paese terzo o che non soddisfa le condizioni in materia di proprietà e controllo di cui alla lettera d) al fine di fornire servizi di traffico aereo in una parte limitata dello spazio aereo di responsabilità di tale Stato membro, qualora quella parte dello spazio aereo confini con lo spazio aereo di responsabilità del paese terzo in questione. 3.   La designazione di un fornitore di servizi di traffico aereo non è soggetta ad alcuna condizione che imponga a tale fornitore di: a) appartenere, direttamente o attraverso una partecipazione maggioritaria, allo Stato membro che designa o ai suoi cittadini; b) avere la sua sede principale di attività o la sede legale nel territorio dello Stato membro che designa; o c) utilizzare esclusivamente impianti nello Stato membro che designa, qualora l’applicazione di tale condizione comporti una limitazione della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento che non è giustificata alla luce di un obiettivo legittimo di interesse generale, ad esempio ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità delle persone, e che non è proporzionata a tale obiettivo. 4.   Se del caso, gli Stati membri specificano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati conformemente al presente articolo. Tali obblighi possono comportare condizioni per la comunicazione tempestiva di informazioni rilevanti utili per identificare tutti i movimenti di aeromobili nello spazio aereo di loro responsabilità. 5.   Gli Stati membri valutano periodicamente i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 4 e il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2018/1139, oppure ogniqualvolta individuino modifiche rilevanti nella fornitura dei servizi e, se ritenuto necessario, adottano decisioni appropriate concernenti la designazione dei fornitori di servizi di traffico aereo interessati, fatta salva la continuità del servizio. 6.   Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di ogni decisione, adottata sulla base del presente articolo, concernente la designazione di un fornitore di servizi di traffico aereo nell’ambito di specifici blocchi di spazio aereo con riguardo allo spazio aereo di loro responsabilità.
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