Art. 11

Condizioni relative alla fornitura di CNS, AIS, ADS, MET e di servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento e il controllo di aerodromo

In vigore dal 23 ott 2024
Condizioni relative alla fornitura di CNS, AIS, ADS, MET e di servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento e il controllo di aerodromo 1.   Fatte salve le direttive 2014/24/UE (20) e 2014/25/UE (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabili, i fornitori di servizi di traffico aereo designati possono decidere di acquistare CNS, AIS o ADS ovvero servizi di MET nei casi in cui gli Stati membri non abbiano designato un fornitore di MET conformemente all’, a condizioni di mercato, anche mediante appalti pubblici, o altre forme di accordi nei casi in cui non si applichino tali direttive, tenendo conto di situazioni specifiche quali la mancanza di soluzioni disponibili sul mercato e di considerazioni in ordine all’interesse pubblico. 2.   Gli Stati membri possono consentire ai gestori aeroportuali o a un gruppo di gestori aeroportuali di acquistare servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo e/o servizi di traffico aereo per il controllo di avvicinamento a condizioni di mercato. A tal fine gli Stati membri possono esigere dai gestori aeroportuali un’adeguata giustificazione del fatto che ciò consentirà il conseguimento di benefici in termini di qualità del servizio a vantaggio degli utenti dello spazio aereo, mantenendo nel contempo il livello richiesto di sicurezza. 3.   Qualora sia consentita la procedura di appalto di cui al paragrafo 2, il gestore aeroportuale interessato o un gruppo di gestori aeroportuali provvede affinché i requisiti tecnici del capitolato d’oneri includano requisiti sulla qualità del servizio. Gli Stati membri designano il fornitore di servizi selezionato in seguito alla procedura di appalto di cui al presente paragrafo. 4.   Laddove siano forniti servizi di navigazione aerea a condizioni di mercato, le procedure di appalto per la fornitura dei servizi di navigazione aerea sono effettuate in conformità dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nonché delle disposizioni applicabili del trattato e conformemente alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, ove applicabili. 5.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché la fornitura di servizi di traffico aereo di rotta rispetti il requisito di separazione dei conti di cui all’, paragrafo 3. Inoltre, qualora il fornitore di servizi di navigazione aerea intenda partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi di navigazione aerea conformemente ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro interessato adotta misure adeguate per evitare sovvenzioni incrociate con altri servizi di navigazione aerea. 6.   Un fornitore di CNS, AIS, ADS, MET o servizi di traffico aereo per il controllo di aerodromo o per il controllo di avvicinamento può essere selezionato e, se del caso, designato per fornire servizi in uno Stato membro solo a seguito di una procedura di appalto a norma del paragrafo 1, 2 o 3, purché soddisfi le seguenti condizioni cumulative: a) è in possesso di un certificato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1139 o di una dichiarazione valida a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, fatto salvo l’, paragrafo 4, del presente regolamento; b) ha la sua sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro; c) appartiene per oltre il 50 % a Stati membri o a cittadini degli Stati membri ed è da essi controllato di fatto, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie, salvo se previsto in un accordo con un paese terzo di cui l’Unione è parte; e d) soddisfa i requisiti di sicurezza e di difesa nazionali. In deroga al presente paragrafo, un fornitore di servizi via satellite globali che abbia ottenuto un certificato a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/1139 per la fornitura di servizi all’interno dell’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento può essere selezionato per fornire servizi nell’Unione anche se non soddisfa le condizioni di cui alle lettere b) e c). 7.   Gli e le norme di attuazione connesse a tali articoli di cui all’ non si applicano ai fornitori di servizi di traffico aereo designati a seguito di una procedura di appalto condotta a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. I fornitori di servizi di traffico aereo interessati forniscono dati sulle prestazioni dei servizi di navigazione aerea nei settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a), e nel settore della sicurezza all’autorità nazionale di vigilanza. L’autorità nazionale di vigilanza fornisce senza indugio tali informazioni alla Commissione. 8.   Fatta salva la direttiva 2014/25/UE o 2014/24/UE, la prima volta che viene acquistato un servizio di traffico aereo per il controllo di avvicinamento o di aerodromo in un determinato aeroporto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e allorché condizioni essenziali richiedano una modifica del capitolato d’oneri, gli Stati membri provvedono alla verifica dei requisiti tecnici sulla qualità del servizio inclusi nel capitolato d’oneri per lo specifico servizio interessato.
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