Art. 28

Attuazione del sistema di prestazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Attuazione del sistema di prestazioni Ai fini dell’attuazione del sistema di prestazioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti e procedure dettagliati in relazione all’, paragrafo 4, e agli articoli da 22 a 27, in particolare per quanto riguarda: a) la preparazione, lo sviluppo, la valutazione, l’approvazione e la revisione dei piani di miglioramento delle prestazioni; b) la definizione di obiettivi prestazionali, dei criteri e delle condizioni per valutarli, ivi compreso per valutare la conformità degli obiettivi per i servizi di navigazione aerea di rotta con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, e una metodologia per definire i valori di ripartizione; c) i principi generali per la ripartizione dei costi comuni tra i servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui all’, paragrafo 4, lettera l); d) il monitoraggio dei piani di miglioramento delle prestazioni, delle prestazioni delle funzioni di rete, i meccanismi di allarme per la revisione dei piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali e per la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel corso di un periodo di riferimento e l’emanazione delle misure correttive di cui all’, paragrafo 4, e agli ; e) i calendari per tutte le procedure; f) un meccanismo per far fronte agli eventi di cui all’, paragrafo 4, lettera m); g) la definizione di indicatori essenziali di prestazione e di indicatori per il monitoraggio. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire indicatori essenziali di prestazione per i servizi di navigazione aerea di terminale nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente non appena sarà possibile stabilire indicatori validi, affidabili e misurabili. Tali indicatori sono almeno in grado di dimostrare e misurare gli impatti in tale settore che possono essere direttamente influenzati dai fornitori di servizi di navigazione aerea; h) la metodologia per l’analisi comparativa; i) i sistemi di incentivi; j) le condizioni per l’elaborazione dei piani congiunti di miglioramento delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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