Art. 30

Basi di calcolo delle tariffe

In vigore dal 23 ott 2024
Basi di calcolo delle tariffe 1.   Le basi di calcolo delle tariffe per i servizi di navigazione aerea sono costituite dai costi determinati, quali stabiliti nei piani di miglioramento delle prestazioni adottati conformemente all’, paragrafo 6, relativi alla fornitura di tali servizi nella zona tariffaria di rotta e nella zona tariffaria di terminale interessate. 2.   I costi determinati di cui al paragrafo 1 comprendono i costi degli impianti e dei servizi pertinenti, il costo del capitale e i costi di ammortamento, come pure i costi di manutenzione, funzionamento, gestione e amministrazione, comprese le spese per il personale. 3.   I costi determinati di cui al paragrafo 1 comprendono anche i seguenti costi: a) i costi connessi alla sorveglianza dei servizi di navigazione aerea sostenuti delle autorità nazionali di vigilanza, dalle autorità nazionali competenti e da altre autorità nazionali incaricate dagli Stati membri di svolgere i compiti in relazione al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/1139, qualora lo Stato membro decida in tal senso; b) i costi sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli in relazione alla fornitura di servizi di navigazione aerea e alle funzioni di rete; c) i costi derivanti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea Eurocontrol, del 13 dicembre 1960, come modificata da ultimo, qualora lo Stato membro decida in tal senso. 4.   I costi determinati non comprendono i costi delle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell’. 5.   I costi relativi sia ai servizi di navigazione aerea di rotta sia ai servizi di navigazione aerea di terminale sono ripartiti secondo i principi generali di cui all’, paragrafo 4, lettera l). Le sovvenzioni trasversali tra i servizi di navigazione aerea di rotta e i servizi di navigazione aerea di terminale non sono ammesse. Le sovvenzioni trasversali tra servizi di navigazione aerea diversi all’interno di una delle due suddette categorie sono ammesse solamente se giustificate da motivi obiettivi, fatta salva l’identificazione trasparente a norma dell’, paragrafo 3. 6.   I fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli forniscono informazioni dettagliate sulla loro base di calcolo all’autorità nazionale di vigilanza. A tal fine i costi sono ripartiti distinguendo le spese per il personale, i costi operativi diversi dalle spese per il personale, i costi di ammortamento, il costo del capitale, i costi eccezionali e i costi di cui all’, paragrafo 3. Al fine di consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, l’autorità nazionale di vigilanza comunica tali informazioni alla Commissione secondo le modalità definite nell’atto di esecuzione di cui all’.
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Basi di calcolo delle tariffe (Art. 30 Regolamento (UE) 2024/2803) — Testo vigente | Portale Normativo