Art. 32

Fissazione delle tariffe

In vigore dal 23 ott 2024
Fissazione delle tariffe 1.   Agli utenti dello spazio aereo sono imposte tariffe per la fornitura di servizi di navigazione aerea, a condizioni non discriminatorie, tenendo conto delle capacità produttive relative dei diversi tipi di aeromobili interessati. Nell’imporre tariffe a diversi utenti dello spazio aereo per l’utilizzo dello stesso servizio, non è fatta alcuna distinzione in relazione alla nazionalità o alla categoria dell’utente. 2.   La tariffa di rotta per i servizi di navigazione aerea per un dato volo in una determinata zona tariffaria di rotta è calcolata sulla base del tasso unitario stabilito per tale zona tariffaria di rotta e delle unità di servizio di rotta per il volo in questione. 3.   La tariffa di terminale per i servizi di navigazione aerea per un dato volo in una determinata zona tariffaria di terminale è calcolata sulla base del tasso unitario stabilito per tale zona tariffaria di terminale e delle unità di servizio di terminale per il volo in questione. Ai fini del calcolo della tariffa di terminale, l’avvicinamento e la partenza di un volo sono considerati come un unico volo. 4.   Per determinati utenti dello spazio aereo o determinati voli, specialmente in caso di utilizzo di aeromobili leggeri e aeromobili di Stato, può essere consentita un’esenzione dalle tariffe di navigazione aerea, a condizione che il costo di tale esenzione sia coperto da altre risorse e non sia trasferito ad altri utenti dello spazio aereo. 5.   In consultazione con gli Stati membri, i fornitori di servizi di traffico aereo e gli utenti dello spazio aereo, la Commissione realizza uno studio sul contributo della modulazione delle tariffe al conseguimento degli obiettivi del cielo unico europeo, definiti all’, paragrafo 1, del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1119. In tale studio si valuta inoltre la fattibilità di tale modulazione e il suo impatto sul traffico aereo, sulla fornitura di servizi, sui costi amministrativi e sulle parti interessate. 6.   Le conclusioni dello studio di cui al paragrafo 5 del presente articolo forniranno le informazioni essenziali in base alle quali la Commissione dovrà valutare l’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’, paragrafo 3, volto a garantire l’applicazione uniforme della modulazione delle tariffe di rotta per incoraggiare gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti delle prestazioni climatiche e ambientali, ad esempio attraverso l’uso delle rotte che consentono la maggiore efficienza in termini di consumo di combustibile, un maggiore utilizzo di tecnologie di propulsione pulite alternative, compresi i combustibili alternativi sostenibili, mantenendo al contempo un livello di sicurezza ottimale. 7.   La modulazione di cui al paragrafo 6 consiste in vantaggi o svantaggi finanziari ed è neutra in termini di entrate per i fornitori di servizi di traffico aereo. 8.   Oltre alla modulazione delle tariffe di cui al paragrafo 6, gli Stati membri possono modulare le tariffe per incoraggiare i fornitori di servizi di traffico aereo e gli utenti dello spazio aereo a sostenere miglioramenti della qualità del servizio, quali maggiore capacità, riduzione dei ritardi e sviluppo sostenibile.
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