Art. 34

Riesame della conformità ai sistemi di prestazioni e di tariffazione

In vigore dal 23 ott 2024
Riesame della conformità ai sistemi di prestazioni e di tariffazione 1.   La Commissione riesamina periodicamente la conformità degli Stati membri agli articoli da 21 a 27 e da 29 a 32 e agli atti di esecuzione di cui agli . Nell’ambito di tale riesame, la Commissione valuta se, in linea con il dovere di leale cooperazione, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea rispettino i loro obblighi ai sensi dei suddetti articoli. La Commissione agisce in consultazione con il PRB e con le autorità nazionali di vigilanza. 2.   Qualora sia in possesso di elementi indicanti una non conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può avviare un’indagine. Essa conclude l’indagine entro quattro mesi, dopo aver sentito lo Stato membro e l’autorità nazionale di vigilanza interessata. 3.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, la Commissione condivide i risultati dell’indagine con lo Stato membro e, se del caso, i fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli interessati e può emettere un parere in merito alla conformità, da parte di tale Stato membro, agli articoli da 21 a 27 e da 29 a 32 e agli atti di esecuzione di cui agli . Essa notifica tale parere allo Stato membro interessato.
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