Art. 35
Applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione ai militari
In vigore dal 23 ott 2024
Applicazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione ai militari
1. Gli articoli da 21 a 34 non si applicano ai militari che forniscono servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di applicare tali articoli ai militari che forniscono servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
Laddove le disposizioni degli articoli da 21 a 34 non si applichino ai militari che forniscono servizi di navigazione aerea, i costi dei servizi correlati non rientrano nei costi determinati di cui all’, paragrafo 1.
2. Gli articoli da 21 a 34 si applicano ai militari che forniscono servizi di navigazione aerea in via primaria al traffico aereo generale, per quanto attiene ai servizi forniti al traffico aereo generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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