Art. 37

Funzioni di rete

In vigore dal 23 ott 2024
Funzioni di rete 1.   Le funzioni della rete di gestione del traffico aereo comportano l’uso sostenibile ed efficiente dello spazio aereo e delle risorse limitate. Assicurano inoltre che gli utenti dello spazio aereo possano operare sulle traiettorie e sui profili di volo ottimizzati da un punto di vista ambientale e climatico, garantendo al tempo stesso un accesso equo e ragionevole allo spazio aereo e ai servizi di navigazione aerea e riducendo al minimo la congestione. Le funzioni di rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo sostengono l’accesso privo di discontinuità ai servizi di navigazione aerea da parte degli utenti dello spazio aereo e il conseguimento degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, lettera b), e sono basate sui requisiti operativi. L’attuazione di tali funzioni di rete rispetta le disposizioni di cui all’ e lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le prescrizioni degli stessi in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. 2.   Le funzioni di rete di cui al paragrafo 1 sono quelle elencate di seguito: a) progettazione e utilizzo delle strutture dello spazio aereo in tutta l’Unione al fine di offrire il livello richiesto di sicurezza, capacità, flessibilità, capacità di reazione e prestazioni ambientali, tenendo in debita considerazione le esigenze di sicurezza e difesa e fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di rotte e strutture dello spazio aereo per lo spazio aereo di loro responsabilità; b) ATFM; c) coordinamento delle risorse limitate nelle bande di frequenza aeronautiche utilizzate dal traffico aereo generale, in particolare delle frequenze radio, nonché coordinamento dei codici dei transponder radar; d) agevolazione della delega della fornitura di servizi di traffico aereo mediante la cooperazione con i fornitori di servizi di traffico aereo e le autorità degli Stati membri; e) fornitura di capacità di controllo del traffico aereo nella rete conformemente agli impegni stabiliti nel piano operativo della rete, al fine di rispettare i requisiti prestazionali operativi della rete e i valori di riferimento locali; f) gestione delle crisi della rete; g) assegnazione del ritardo ATFM; h) gestione della pianificazione, del monitoraggio e del coordinamento delle attività di attuazione della realizzazione dell’infrastruttura nella rete ATM europea, in conformità del piano generale ATM europeo, tenendo in considerazione le esigenze operative e le procedure operative associate; i) monitoraggio del funzionamento dell’infrastruttura della rete ATM europea. 3.   Gli Stati membri e tutti i soggetti operativi interessati eseguono le funzioni di rete con il contributo del gestore della rete quale definito all’, paragrafo 6, e negli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 10. 4.   Le funzioni di cui al paragrafo 2 non implicano l’adozione di misure vincolanti di portata generale o l’esercizio di un potere discrezionale. Esse sono eseguite in coordinamento con le autorità civili e militari, in particolare, secondo procedure concordate in materia di uso flessibile dello spazio aereo. Le misure adottate per l’attuazione delle funzioni elencate al paragrafo 2 sono di natura puramente operativa o tecnica e tengono conto delle specificità degli Stati membri. 5.   Al fine di assicurare l’attuazione uniforme delle disposizioni di cui al presente articolo, e la conformità alle stesse, la Commissione, per conseguire gli obiettivi di cui all’, adotta atti di esecuzione, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, che stabiliscono norme dettagliate riguardanti l’esecuzione delle funzioni di rete, comprese norme sulla gestione delle crisi.
Storico versioni

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