Art. 21

Sistema di prestazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Sistema di prestazioni 1.   È applicato conformemente al presente articolo e agli articoli da 22 a 28 un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e la gestione della rete al fine di migliorare le prestazioni dei servizi di navigazione aerea e della gestione della rete nel cielo unico europeo. 2.   Il presente articolo e gli articoli da 22 a 28 non si applicano ai servizi di navigazione aerea di terminale forniti in aeroporti situati nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato, con meno di 80 000 movimenti di trasporto aereo IFR all’anno. Tuttavia, uno Stato membro può decidere che tali servizi di navigazione aerea di terminale siano soggetti a detti articoli. 3.   Il sistema di prestazioni è attuato in periodi di riferimento, che vanno da un minimo di tre anni a un massimo di cinque anni. Il sistema di prestazioni comprende: a) settori di prestazione essenziali del clima e dell’ambiente, della capacità e dell’efficienza sotto il profilo dei costi; b) obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta nei settori di prestazione essenziali menzionati alla lettera a) per ciascun periodo di riferimento; c) piani di miglioramento delle prestazioni comprendenti, per ciascun periodo di riferimento: i) obiettivi prestazionali vincolanti e, ove applicabile, sistemi di incentivi, per i servizi di navigazione aerea di rotta, nei settori di prestazione essenziali di cui alla lettera a); ii) obiettivi prestazionali vincolanti e, ove applicabile, sistemi di incentivi per i servizi di navigazione aerea di terminale nei settori di prestazione essenziali dell’efficienza sotto il profilo dei costi e della capacità; e iii) se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce indicatori essenziali di prestazione per i servizi di navigazione aerea di terminale nel settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente sulla base dell’, lettera g), alle condizioni ivi stabilite, obiettivi prestazionali vincolanti per i servizi di navigazione aerea di terminale in tale settore di prestazione essenziale del clima e dell’ambiente e, ove applicabile, sistemi di incentivi; d) la valutazione periodica e il monitoraggio delle prestazioni nei settori di prestazione essenziali di cui alla lettera a) e dei pertinenti indicatori di sicurezza stabiliti in coordinamento con l’Agenzia. 4.   Il sistema di prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si basa sui seguenti elementi: a) la raccolta, la convalida, l’esame, la valutazione e la diffusione dei dati pertinenti relativi alle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e della gestione della rete forniti da tutte le pertinenti parti interessate, tra le quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, i gestori aeroportuali, le autorità nazionali di vigilanza, le autorità nazionali competenti, altre autorità competenti, l’Agenzia, il gestore della rete ed Eurocontrol; b) indicatori essenziali di prestazione per la definizione di obiettivi nei settori di prestazione essenziali di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo fatti salvi il paragrafo 3, lettera c), punto iii), del presente articolo e l’, lettera g); c) indicatori per il monitoraggio delle prestazioni nei settori di prestazione essenziali di cui al paragrafo 3, lettera a), e pertinenti indicatori di sicurezza definiti in coordinamento con l’Agenzia; d) una metodologia per il calcolo dei valori di ripartizione; e) le procedure che regolano la creazione e la revisione di piani di miglioramento delle prestazioni e di obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea e per la gestione della rete, nonché i modelli, il contenuto e il calendario di tali piani; f) la valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea e la gestione della rete; g) il monitoraggio dei piani di miglioramento delle prestazioni, compresi adeguati meccanismi di allarme per la revisione dei piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali e per la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel corso di un periodo di riferimento; h) l’analisi comparativa dei fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli , se del caso; i) sistemi di incentivi, compresi sia incentivi positivi che disincentivi finanziari; j) meccanismi di condivisione dei rischi in relazione al traffico e ai costi; k) calendari per la definizione degli obiettivi, la valutazione dei piani di miglioramento delle prestazioni e degli obiettivi prestazionali, il monitoraggio e l’analisi comparativa; l) principi generali stabiliti dalla Commissione in merito a una ripartizione proporzionale dei costi comuni ai servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale tra le due categorie di servizi; m) meccanismi per far fronte a eventi imprevedibili e significativi che hanno un impatto determinante sull’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione. Gli incentivi positivi e i disincentivi finanziari di cui alla lettera i) sono commisurati all’entità dello scostamento delle prestazioni conseguite rispetto all’obiettivo. Tengono conto dell’impatto sulla rete e della misura in cui il fornitore di servizi di navigazione aerea dispone di mezzi ragionevoli per attenuare l’impatto di fattori esterni. Gli incentivi e i disincentivi sono fissati a un livello che promuove efficacemente la fornitura di qualità del servizio e non compromettono la capacità del fornitore di servizi di navigazione aerea di rispettare i suoi obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1139, anche per quanto riguarda la solidità finanziaria. Al fine di stabilire i principi generali di cui alla lettera l), la Commissione riesamina i criteri nazionali esistenti per la ripartizione dei costi comuni ai servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale e consulta le autorità nazionali di vigilanza e le parti interessate. Sulla base di tale riesame, la Commissione stabilisce o, se del caso, aggiorna tali principi generali al più tardi 12 mesi prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento. 5.   La definizione degli obiettivi prestazionali inclusi nei piani di miglioramento delle prestazioni, la preparazione e la valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni nonché il monitoraggio e l’analisi comparativa delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e della gestione della rete tengono conto degli effetti delle circostanze locali e dei fattori esterni rispetto ai quali il fornitore di servizi di navigazione aerea non dispone di mezzi ragionevoli di attenuazione, se del caso. L’impatto delle circostanze locali già preso in considerazione nella definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, conformemente all’, paragrafo 2, lettera d), e nella fissazione dei valori di ripartizione stabiliti a norma dell’, paragrafo 1, non è successivamente preso in considerazione nel valutare la conformità degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per giustificare lo scostamento dei primi obiettivi rispetto ai secondi. L’impatto delle circostanze locali già preso in considerazione per definire gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni non è successivamente preso in considerazione nel monitoraggio del conseguimento di tali obiettivi. 6.   Il livello degli obiettivi prestazionali di cui al paragrafo 3, lettera c), punto iii), è fissato tenendo conto delle circostanze locali, in particolare dei requisiti locali in materia di politica ambientale. 7.   Ai fini dell’attuazione del sistema di prestazioni istituito a norma del presente regolamento, si tiene conto del fatto che i servizi di navigazione aerea di rotta, i servizi di navigazione aerea di terminale e le funzioni di rete hanno caratteristiche diverse e sono pertanto trattati di conseguenza, anche, se necessario, ai fini della misurazione delle prestazioni.
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