Art. 20
Atti di esecuzione relativi al PRB
In vigore dal 23 ott 2024
Atti di esecuzione relativi al PRB
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate per l’attuazione degli articoli da 13 a 19, anche per quanto riguarda:
a)
i compiti e il funzionamento del PRB;
b)
la procedura di selezione dei membri del PRB, compreso il presidente;
c)
norme volte a prevenire i conflitti di interessi e a preservare l’indipendenza del PRB.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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