Art. 18
Comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza
In vigore dal 23 ott 2024
Comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza
1. È istituito il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza.
2. Il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza:
a)
provvede allo scambio di informazioni sul lavoro delle autorità nazionali di vigilanza, sui principi decisionali e sulle migliori pratiche e procedure per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento;
b)
formula raccomandazioni rivolte al PRB in merito al materiale di orientamento e alle relazioni che deve elaborare;
c)
formula raccomandazioni rivolte al PRB in merito a elementi complementari del suo programma di lavoro annuale.
3. Il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza è composto da un rappresentante e da un supplente dell’autorità nazionale di vigilanza di ciascuno Stato membro, entrambi nominati dall’autorità nazionale di vigilanza. Il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza adotta le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri. La Commissione può partecipare alle riunioni del comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza, senza diritto di voto. Il PRB può essere invitato a tali riunioni, su base ad hoc, senza diritto di voto. I paesi terzi possono essere invitati a tali riunioni, su base ad hoc, senza diritto di voto, previo accordo consensuale dei membri del comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza.
4. Il segretariato di cui all’ fornisce il necessario sostegno amministrativo e tecnico al comitato di cooperazione delle autorità nazionali di vigilanza.
Storico versioni
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