Art. 16

Procedure e funzionamento del PRB

In vigore dal 23 ott 2024
Procedure e funzionamento del PRB 1.   Il PRB decide a maggioranza semplice dei suoi membri, mirando nel contempo a raggiungere il consenso. Ogni membro, incluso il presidente, dispone di un solo voto. 2.   Il PRB adotta il proprio regolamento interno e definisce le proprie modalità di lavoro, in linea con le norme interne della Commissione per i gruppi di esperti. 3.   La Commissione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del PRB, ad eccezione delle deliberazioni finali del PRB per l’adozione dei suoi pareri, delle sue raccomandazioni, delle sue relazioni e del suo materiale di orientamento. Le pertinenti parti interessate di cui all’, paragrafo 3, possono essere invitati su base ad hoc, senza diritto di voto, alle riunioni del PRB, ad eccezione delle deliberazioni finali del PRB per l’adozione dei suoi pareri, delle sue raccomandazioni, delle sue relazioni e del suo materiale di orientamento. 4.   Il PRB lavora sulla base di un programma di lavoro annuale da esso stabilito in linea con le priorità della Commissione. Tale programma di lavoro rispetta pienamente il ruolo del PRB definito all’, paragrafo 2, e include tutte le attività, nei limiti del bilancio disponibile, necessarie per assistere la Commissione nell’espletamento dei compiti di cui all’, paragrafo 2, anche al fine di consentire alla Commissione di rispettare i termini necessari per l’esecuzione dei suoi compiti. Il PRB adotta il programma di lavoro previa consultazione della Commissione. Il PRB presenta una relazione annuale da pubblicare a cura della Commissione. Il programma di lavoro annuale e la relazione annuale sono trasmessi agli Stati membri dalla Commissione. La relazione annuale copre tutte le attività del PRB e contiene informazioni sui costi del PRB. 5.   La Commissione concede al PRB l’accesso a tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio del suo ruolo consultivo. 6.   La Commissione monitora il funzionamento del PRB e la sua conformità al presente regolamento e informa periodicamente gli Stati membri sullo stato dei lavori del PRB.
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