Art. 49
Consultazione delle parti interessate
In vigore dal 23 ott 2024
Consultazione delle parti interessate
1. Gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il PRB e il gestore della rete, come pure l’Agenzia per quanto riguarda i suoi compiti di cui all’, paragrafi 3 e 4, e all’, paragrafo 1, definiscono meccanismi di consultazione per consultare in modo appropriato le parti interessate.
2. La Commissione istituisce un meccanismo a livello dell’Unione per la consultazione delle parti interessate pertinenti in merito a questioni relative all’attuazione del presente regolamento.
Alla consultazione partecipa lo specifico comitato di dialogo settoriale istituito in base alla decisione 98/500/CE. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), del presente articolo qualora sia necessaria una consultazione su aspetti militari, oltre agli Stati membri la Commissione consulta l’Agenzia europea per la difesa e le autorità militari nazionali.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono consultati almeno i seguenti soggetti operativi e non operativi interessati, se del caso:
a)
fornitori di servizi di navigazione aerea o gruppi che li rappresentano;
b)
il gestore della rete;
c)
gestori aeroportuali o gruppi pertinenti che li rappresentano;
d)
utenti dello spazio aereo o gruppi pertinenti che li rappresentano;
e)
i militari;
f)
l’industria manifatturiera;
g)
enti rappresentativi del personale;
h)
le pertinenti autorità nazionali;
i)
i coordinatori delle bande orarie aeroportuali;
j)
organizzazioni non governative con un interesse per l’aviazione o l’ATM.
Storico versioni
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