Art. 49

Consultazione delle parti interessate

In vigore dal 23 ott 2024
Consultazione delle parti interessate 1.   Gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il PRB e il gestore della rete, come pure l’Agenzia per quanto riguarda i suoi compiti di cui all’, paragrafi 3 e 4, e all’, paragrafo 1, definiscono meccanismi di consultazione per consultare in modo appropriato le parti interessate. 2.   La Commissione istituisce un meccanismo a livello dell’Unione per la consultazione delle parti interessate pertinenti in merito a questioni relative all’attuazione del presente regolamento. Alla consultazione partecipa lo specifico comitato di dialogo settoriale istituito in base alla decisione 98/500/CE. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), del presente articolo qualora sia necessaria una consultazione su aspetti militari, oltre agli Stati membri la Commissione consulta l’Agenzia europea per la difesa e le autorità militari nazionali. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono consultati almeno i seguenti soggetti operativi e non operativi interessati, se del caso: a) fornitori di servizi di navigazione aerea o gruppi che li rappresentano; b) il gestore della rete; c) gestori aeroportuali o gruppi pertinenti che li rappresentano; d) utenti dello spazio aereo o gruppi pertinenti che li rappresentano; e) i militari; f) l’industria manifatturiera; g) enti rappresentativi del personale; h) le pertinenti autorità nazionali; i) i coordinatori delle bande orarie aeroportuali; j) organizzazioni non governative con un interesse per l’aviazione o l’ATM.
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