Art. 49 · Consultazione delle parti interessate

Art. 49

Consultazione delle parti interessate

In vigore dal 23 ott 2024
Consultazione delle parti interessate 1.   Gli Stati membri, le autorità nazionali di vigilanza, il PRB e il gestore della rete, come pure l’Agenzia per quanto riguarda i suoi compiti di cui all’, paragrafi 3 e 4, e all’, paragrafo 1, definiscono meccanismi di consultazione per consultare in modo appropriato le parti interessate. 2.   La Commissione istituisce un meccanismo a livello dell’Unione per la consultazione delle parti interessate pertinenti in merito a questioni relative all’attuazione del presente regolamento. Alla consultazione partecipa lo specifico comitato di dialogo settoriale istituito in base alla decisione 98/500/CE. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), del presente articolo qualora sia necessaria una consultazione su aspetti militari, oltre agli Stati membri la Commissione consulta l’Agenzia europea per la difesa e le autorità militari nazionali. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, sono consultati almeno i seguenti soggetti operativi e non operativi interessati, se del caso: a) fornitori di servizi di navigazione aerea o gruppi che li rappresentano; b) il gestore della rete; c) gestori aeroportuali o gruppi pertinenti che li rappresentano; d) utenti dello spazio aereo o gruppi pertinenti che li rappresentano; e) i militari; f) l’industria manifatturiera; g) enti rappresentativi del personale; h) le pertinenti autorità nazionali; i) i coordinatori delle bande orarie aeroportuali; j) organizzazioni non governative con un interesse per l’aviazione o l’ATM.
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