Art. 47

Progetti comuni

In vigore dal 23 ott 2024
Progetti comuni 1.   La Commissione può istituire progetti comuni, a seconda delle esigenze in termini di sincronizzazione tra le parti interessate, per l’attuazione dei cambiamenti operativi essenziali identificati nel piano generale ATM europeo che hanno un impatto su tutta la rete e hanno raggiunto una maturità sufficiente per essere attuati, in grado di consentire capacità interoperabili in tutti gli Stati membri allo scopo di migliorare le prestazioni del cielo unico europeo. 2.   La Commissione può inoltre definire meccanismi di governance per i progetti comuni e per la loro attuazione. Tutte le pertinenti parti interessate civili e militari sono coinvolte in tali meccanismi nella misura più ampia possibile e, ove possibile e opportuno, svolgono un ruolo di primo piano. 3.   I progetti comuni possono essere ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito del quadro finanziario pluriennale. A tal fine, e fatta salva la competenza degli Stati membri di decidere sull’impiego delle loro risorse finanziarie, la Commissione procede ad un’analisi indipendente dei costi/benefici e ad adeguate consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate a norma dell’, vagliando l’ordine di priorità e tutti gli strumenti appropriati per finanziarne l’attuazione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per istituire i progetti comuni e i meccanismi di governance di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Progetti comuni (Art. 47 Regolamento (UE) 2024/2803) — Testo vigente | Portale Normativo