Art. 36

Trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea

In vigore dal 23 ott 2024
Trasparenza della contabilità dei fornitori di servizi di navigazione aerea 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea, indipendentemente dal loro assetto proprietario o dalle loro strutture giuridiche, elaborano e pubblicano annualmente i loro conti finanziari. Tali conti rispettano i principi contabili internazionali adottati dall’Unione. Qualora il pieno rispetto dei principi contabili internazionali non sia possibile a motivo dello status giuridico del fornitore di servizi di navigazione aerea, questi assicura il massimo rispetto possibile. I fornitori di servizi di navigazione aerea pubblicano una relazione annuale e sono sottoposti periodicamente ad un audit indipendente dei conti di cui al presente paragrafo. 2.   Le autorità nazionali di vigilanza hanno il diritto di accedere ai conti dei fornitori di servizi di navigazione aerea sotto la loro supervisione. Gli Stati membri possono decidere di concedere l’accesso a tali conti alle autorità nazionali di vigilanza di altri Stati membri. Se necessario a consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità nazionali di vigilanza forniscono tali informazioni alla Commissione. 3.   I fornitori di servizi di navigazione aerea, nella loro contabilità interna, tengono conti separati per ciascun servizio di navigazione aerea, come sarebbero tenuti a fare se tali servizi fossero forniti da imprese distinte, al fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza. I fornitori di servizi di navigazione aerea tengono inoltre conti separati per ciascuna attività se: a) forniscono servizi di navigazione aerea appaltati a norma dell’, paragrafi 1 e 2, e servizi di navigazione aerea non contemplati da tale disposizione; b) forniscono servizi di navigazione aerea e svolgono altre attività, di qualsiasi tipo, compresi i CIS; c) forniscono servizi di navigazione aerea nell’Unione e in paesi terzi. I costi determinati ed effettivi derivanti dai servizi di navigazione aerea sono ripartiti in categorie di costi conformemente all’, paragrafo 6, e sono resi accessibili al pubblico, fatto salvo l’, paragrafo 3. 4.   I dati finanziari comunicati conformemente all’, paragrafo 6, e altre informazioni pertinenti per il calcolo dei tassi unitari sono sottoposti ad audit o verificati dall’autorità nazionale di vigilanza o da un soggetto indipendente dal fornitore di servizi di navigazione aerea interessato e sono approvati dall’autorità nazionale di vigilanza. Le conclusioni dell’audit sono rese accessibili al pubblico, fatto salvo l’, paragrafo 3.
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