Art. 52
Riservatezza
In vigore dal 23 ott 2024
Riservatezza
1. Le autorità nazionali di vigilanza, che agiscono in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, le autorità nazionali competenti, la Commissione, il PRB, il gestore della rete e l’Agenzia si astengono dal divulgare informazioni aventi carattere riservato e, in particolare, informazioni sui fornitori di servizi di navigazione aerea, sulle loro relazioni commerciali o sulle loro componenti di costo e di entrate.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto di divulgazione delle informazioni da parte delle autorità nazionali di vigilanza, e della Commissione ove ciò sia indispensabile per l’espletamento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione è proporzionata e tiene conto del legittimo interesse dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli utenti dello spazio aereo, degli aeroporti o delle altre parti interessate alla tutela delle loro informazioni sensibili sul piano commerciale.
3. Le informazioni e i dati resi disponibili in conformità dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 10, dell’, paragrafo 6, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafi 3 e 4, o comunicati a norma dell’, paragrafo 6, in particolare per quanto riguarda i costi determinati e i costi effettivi dei fornitori di servizi di traffico aereo designati, sono resi pubblici, fatta salva la tutela della pubblica sicurezza, della difesa e delle questioni militari o degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
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