Art. 54

Valutazione

In vigore dal 23 ott 2024
Valutazione 1.   La Commissione effettua una valutazione degli impatti giuridici, sociali, economici e ambientali del presente regolamento come pure del suo valore aggiunto a livello sia nazionale che europeo dopo la fine del quinto periodo di riferimento e al più tardi tre anni dopo la fine di tale periodo di riferimento. Ove giustificato per tale scopo, la Commissione può chiedere agli Stati membri, comprese le autorità militari, informazioni pertinenti relative all’applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione presenta le risultanze al Parlamento europeo e al Consiglio. Le risultanze della valutazione di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche.
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Valutazione (Art. 54 Regolamento (UE) 2024/2803) — Testo vigente | Portale Normativo