Art. 55
Salvaguardie
In vigore dal 23 ott 2024
Salvaguardie
Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le misure necessarie per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza o difesa. Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili:
a)
ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, conformemente agli accordi dell’ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la capacità di individuare, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa;
b)
in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico;
c)
in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato;
d)
per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
e)
per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le necessarie possibilità di esercitazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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