Art. 55 · Salvaguardie

Art. 55

Salvaguardie

In vigore dal 23 ott 2024
Salvaguardie Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le misure necessarie per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza o difesa. Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili: a) ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, conformemente agli accordi dell’ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la capacità di individuare, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa; b) in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico; c) in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato; d) per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; e) per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le necessarie possibilità di esercitazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2803:oj#art-55