Art. 25
Monitoraggio delle prestazioni
In vigore dal 23 ott 2024
Monitoraggio delle prestazioni
1. L’autorità nazionale di vigilanza valuta, in cooperazione con l’autorità nazionale competente e fatte salve le disposizioni nazionali derivanti dall’, paragrafo 5, se i servizi di navigazione aerea forniti nello spazio aereo sotto la loro responsabilità soddisfino gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni approvati conformemente all’ e se tali piani siano attuati correttamente, e applica i sistemi di incentivi di cui all’, paragrafo 4, lettera i).
2. L’autorità nazionale di vigilanza pubblica relazioni periodiche sul monitoraggio delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea forniti dai fornitori di servizi di traffico aereo designati a norma degli e le mette a disposizione della Commissione. I risultati di tali valutazioni sono resi accessibili al pubblico, fatto salvo l’, paragrafo 3.
I fornitori di servizi di navigazione aerea designati a norma degli forniscono le informazioni e i dati necessari per tale monitoraggio all’autorità nazionale di vigilanza. Ciò comprende informazioni e dati relativi ai costi effettivi dei servizi forniti e appaltati nonché alle relative entrate.
3. Nella misura in cui il fornitore di servizi di navigazione aerea dispone di mezzi ragionevoli per attenuare l’impatto di fattori esterni, qualora gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani di miglioramento delle prestazioni non siano conseguiti o il piano di miglioramento delle prestazioni non sia attuato correttamente, l’autorità nazionale di vigilanza impone l’attuazione di misure correttive da parte del fornitore di servizi di navigazione aerea in questione. Tali misure correttive sono adeguate ai fini del miglioramento delle prestazioni e proporzionate, in particolare tenendo conto delle interdipendenze con la sicurezza e tra i settori di prestazione nonché dell’impatto sulla rete.
Qualora le misure correttive imposte non siano applicate correttamente, lo Stato membro interessato adotta le misure opportune e ne informa la Commissione. In caso di prestazioni costantemente insufficienti, la Commissione può intraprendere azioni a norma dell’, paragrafi 2 e 3.
4. La Commissione monitora le prestazioni della fornitura dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete sulla base delle relazioni delle autorità nazionali di vigilanza e dell’analisi dei dati ricevuti, effettua valutazioni periodiche del conseguimento complessivo degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e presenta i risultati al comitato di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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