Art. 24

Valutazione dei piani di miglioramento delle prestazioni

In vigore dal 23 ott 2024
Valutazione dei piani di miglioramento delle prestazioni 1.   La Commissione valuta i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni adottati di cui all’, compresa la conformità degli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, in linea con i criteri e le condizioni stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’, lettera b), e la ripartizione dei costi comuni tra i servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale conformemente ai principi generali di cui all’, paragrafo 4, lettera l). La valutazione della conformità degli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione tiene conto dei miglioramenti delle prestazioni nel tempo. La Commissione riesamina gli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di terminale alla luce degli elementi specificati nell’atto di esecuzione di cui all’, lettera b). 2.   Nel valutare la coerenza degli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, la Commissione tiene debitamente conto delle circostanze locali e delle interdipendenze tra i settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a). La Commissione può ammettere uno scostamento degli obiettivi prestazionali per i servizi di navigazione aerea di rotta dagli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per quanto riguarda un settore di prestazione essenziale qualora ritenuto necessario e proporzionato per garantire la coerenza degli obiettivi prestazionali per tali servizi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per quanto riguarda altri settori di prestazione essenziali. 3.   Se ritiene che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni adottato soddisfi i criteri e le condizioni di cui all’, paragrafo 1 e stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per approvarlo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 4.   Se ritiene che vi siano dubbi sul fatto che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni adottato soddisfi detti criteri e condizioni, in combinato disposto con il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione avvia un esame dettagliato di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, se necessario richiedendo informazioni aggiuntive allo Stato membro interessato. 5.   Se, una volta effettuato l’esame dettagliato, ritiene che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni adottato soddisfi tali criteri e condizioni, in combinato disposto con il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per approvarlo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Se ritiene che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni adottato non soddisfi tali criteri e condizioni, la Commissione adotta un atto di esecuzione sotto forma di decisione, chiedendo allo Stato membro interessato di presentare un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni riveduto che soddisfi tali criteri e condizioni e, se del caso, definendo le misure correttive che tale Stato membro deve adottare. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate a norma di tale decisione, nonché informazioni che dimostrano la conformità di tali misure a detta decisione. Se ritiene che tali misure siano sufficienti ad assicurare la conformità alla propria decisione, la Commissione ne dà notifica allo Stato membro interessato e adotta un atto di esecuzione per approvare il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Se ritiene che tali misure non siano sufficienti ad assicurare la conformità alla decisione, la Commissione ne dà notifica allo Stato membro interessato. La Commissione intraprende, se del caso, azioni per ovviare alla non conformità, comprese le azioni previste dall’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 6.   I progetti di piani di miglioramento delle prestazioni approvati dalla Commissione a norma del presente articolo sono adottati dagli Stati membri interessati come piani definitivi e sono resi accessibili al pubblico, fatto salvo l’, paragrafo 3.
Storico versioni

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