Art. 26

Piano di miglioramento delle prestazioni della rete

In vigore dal 23 ott 2024
Piano di miglioramento delle prestazioni della rete 1.   Il gestore della rete elabora, per ciascun periodo di riferimento, conformemente al processo decisionale cooperativo di cui all’, paragrafo 11, un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete. Il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete è elaborato dopo la definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e prima dell’inizio del periodo di riferimento in questione. Esso contiene obiettivi prestazionali nei settori di prestazione essenziali di cui all’, paragrafo 3, lettera a). 2.   Il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete è presentato alla Commissione per valutazione e adozione. 3.   La Commissione valuta il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete sulla base dei seguenti criteri essenziali: a) esame dei miglioramenti delle prestazioni nel tempo, per il periodo di riferimento coperto dal piano di miglioramento delle prestazioni e per il periodo comprendente sia il periodo di riferimento precedente sia il periodo di riferimento coperto dal piano di miglioramento delle prestazioni, nonché del contributo agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione; b) completezza e coerenza del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete in termini di dati e documenti giustificativi, comprese le ipotesi fondamentali applicate e le previsioni di traffico. 4.   Se ritiene che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete sia completo e presenti adeguati miglioramenti delle prestazioni, la Commissione adotta il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete come piano definitivo. In caso contrario, la Commissione chiede al gestore della rete di presentare un progetto riveduto di piano di miglioramento delle prestazioni della rete.
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